Vizio procedura asta telematica

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  • Ultimo messaggio 27 dicembre 2019
paoloborri pubblicato 17 dicembre 2019

 Buongiorno alcuni giorni fa ho partecipato ad un'asta telematica il cui AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE del tribunale di milano riportava la seguente frase:

"I rilanci non potranno essere inferiori a quelli indicati nell’avviso di vendita. Tra un’offerta ed una successiva offerta potrà trascorrere un tempo massimo di sessanta secondi. Il bene verrà aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto"

All'apertura dell'asta effettuo la mia prima offerta di rilancio e dopo 60 secondi, non vedendo altri rilanci ritengo di essermi aggiudicato l'asta. Con mio stupore però vedo arrivare altri rilanci dopo 120 secondi, altri dopo 3-5 minuti. A questo punto provvedo a contattare immediatamente il telegato via mail e pec che mi risponde che per un disguido tecnico i tempi di rilancio sono stati prolungati ma che l'asta è valida perchè il prolungamento non è stato penalizzante.

Mi chiedo se questa sia una procedura corretta o se, come sostengo io, tutte le offerte ricevute oltre il termini indicati nella procedura di vendita sono da considerarsi nulle e pertanto l'asta debbe essere aggiudicata a me o perlomeno annullata.

grazie

 

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inexecutivis pubblicato 22 dicembre 2019

A nostro avviso alla scadenza del termine dei 60 secondi la gara doveva ritenersi conclusa ed il miglior offerente aveva il diritto di vedersi aggiudicato il bene a norma dell’art. 573 c.p.c.

Si ricordi, infatti, che la giurisprudenza ha avuto modo di sancire che in tema di espropriazione immobiliare è necessario garantire la “immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte”. (Cass. n. 11171 del 29/05/2015).

Dunque, non è possibile modificare in corsa (cioè a gara aperta) le condizioni di vendita, a meno che un prolungamento del tempo per eseguire i rilanci non sia stato stabilito dal professionista delegato prima di dare il via alla gara.

paoloborri pubblicato 22 dicembre 2019

Grazie della risposta cercherò di far valere i miei diritti.

inexecutivis pubblicato 27 dicembre 2019

Grazie a lei, ci aggiorni!

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