Vizi formali nel subprocedimento di vendita giudiziaria di bene immobile

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  • Ultimo messaggio 01 novembre 2018
gonza pubblicato 30 ottobre 2018

Buonasera. Mi rivolgo a questo forum per chiedere consiglio su come muovermi riguardo ad una procedura di asta asincrona telematica di bene immobile. In pratica la mia offerta di acquisto non è stata accettata perchè non contenente la fotocopia del documento e del codice fiscale, e quindi il file letto automaticamente dal server non li ha rilevati. Questi documenti però li ho allegati alla mail e non nel format dell'offerta. Il bene è stato aggiudicato ad un altro offerente, che ha per altro offerto una cifra più bassa della mia. E' legittima la mia esclusione dalla gara, alla luce del fatto che comunque gli estremi della mia identità erano presenti nel format dell'offerta e quindi la mia identità era rintracciabile? Rientra questo in un caso di opposizione ex artt.617-618 cpc ?

Grazie per l'attenzione.

 

inexecutivis pubblicato 01 novembre 2018

A nostro avviso l'esclusione della offerta di acquisto è stata illegittima.

Invero, il documento di identità è stato comunque inviato. Peraltro, è altresì dubbio il fatto che, ove del tutto mancante, l'offerta avrebbe potuto essere esclusa, in quanto non è necessario che all'offerta di acquisto sia allegata la copia di un documento di riconoscimento al fine di identificare l'offerente.

In dottrina, infatti, si ritiene da parte di taluni che si tratti di una carenza documentale integrabile.

Diverso sarebbe il caso in cui all'offerente fosse stato chiesto di sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, nel qual caso in assenza del documento di identità allegato alla dichiarazione la autocertificazione è invalida (in questi termini, T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 29 ottobre 2009, n. 2357). In questo caso l'offerta potrebbe considerarsi valida ove si aderisca a quella corrente di pensiero secondo la quale le integrazioni documentali sono possibili anche dopo l'aggiudicazione.

Il nostro suggerimento è comunque quello di impugnare il provvedimento di esclusione.

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