VISITE IMMOBILI COVID-19

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  • Ultimo messaggio 03 settembre 2020
LEX_IURE2020 pubblicato 02 settembre 2020

Buongiorno, 

Vorrei chiederVi come si sono organizzati i vari Tribunali e quali siano le varie prassi operative per quanto attiene le misure di sicurezza e di igiene adottate per le visite agli immobili, a seguito del Covid-19. 

Grazie

inexecutivis pubblicato 03 settembre 2020

Rispondiamo all'interrogativo formulato osservando che non vi sono prescrizioni normative specifiche in materia di visita degli immobili dettate per far fronte alle esigenze imposte dalla pandemia.

In linea generale, diciamo che nessuna istruzione operativa era a tal fine necessaria poiché le disposizioni normative che regolano il “distanziamento sociale” vincolano tutti i cittadini, e dunque anche i custodi, i debitori ed i potenziali acquirenti.

Tuttavia, durante il periodo del così detto lokdown la quasi totalità dei tribunali italiani ha sospeso le operazioni di vendita, non potendo essere garantito il diritto di visita degli immobili.

Invero, L’art. 1 del d.l. n. 11 dell’8 marzo 2020 aveva disposto, al comma 1 che: “A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”, aggiungendo al comma due: “ A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate

Successivamente, l’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 24.4.2020, n. 27 (gu 29.4.2020, n. 110) ha prorogato al 15 aprile 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali, nonché la sospensione dei termini processuali (commi primo e secondo) prima fissato al 22 marzo, disponendo che i capi degli uffici possono adottare disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell’attività giudiziaria sino al 30 giugno 2020.

Infine, l’art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020 n. 23, ha ulteriormente prorogato fino all’11 maggio 2020 il periodo di rinvio d’ufficio della sospensione ex lege già previsto fino al 15 aprile 2020.

È chiaro che, in questo periodo, non potendo celebrarsi le vendite (almeno secondo l’indirizzo prevalente) non aveva neppure senso consentire l’esercizio del diritto di visita.

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