VISITA IMMOBILE NEGATA

  • 304 Viste
  • Ultimo messaggio 04 luglio 2021
maurolazzerini pubblicato 29 giugno 2021

Sono interessato a presentare offerta per un' asta telematica asincrona che si terrà il 13 Luglio prossimo e per la quale è espressamente richiesto il versamento della cauzione almeno 5 giorni lavorativi prima, quindi non rimane molto tempo.

Ho fatto richiesta di visita dell'immobile, ma, non ricevendo risposta ho contattato telefonicamente il delegato, che è anche il custode, il quale mi ha risposto che l'immobile è occupato senza titolo e che l'occupante non intende dare disponibilità per le visite; che lui pertanto non può più di tanto e che per le aste non vi è nessun diritto di visita, quindi chi vuol partecipare lo faccia (secondo lui è normale, la visita è soltanto un "plus").

Vorrei chiedere al G.E. la sospensione o il rinvio dell'asta. Come posso fare?

La procedura è del 2017

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
bardonecchio pubblicato 29 giugno 2021

Cercando fra le vecchie discussioni ho trovato questa che può aiutarti perché fornisce informazioni utili:

https://forum.inexecutivis.it/thread/visita-dell-immobile-risposta-del-custode/

maurolazzerini pubblicato 29 giugno 2021

Molto interessante; grazie infinite.

inexecutivis pubblicato 30 giugno 2021

V escluso che l'occupante possa impedire la visita dell'immobile e va escluso altresì che il custode possa limitarsi a prendere atto del rifiuto opposto dall'occupante. S tratterebbe di una gravissima inadempienza. Le suggeriamo di diffidare formalmente il custode, il cui comportamento del custode potrebbe anche avere una rilevanza penale.

Invero, la sua condotta potrebbe inquadrarsi, a nostro avviso, nella fattispecie penale di cui all’art. 388, comma quinto, c.p., a mente del quale Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro”.

ricordiamo che l’art. 560 c.p.c., (nel testo riscritto dall’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 36 del 12/2/2019) prevede, tra l’altro, quanto segue:

Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

maurolazzerini pubblicato 30 giugno 2021

Questo pomeriggio mi ha chiamato al telefono il delegato-custode, informandomi che il GE ha sospeso l'asta.

Grazie molte per la puntuale e precisa risposta.

inexecutivis pubblicato 04 luglio 2021

Grazie a lei!

Close