Visita Immobile entro 15 giorni

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  • Ultimo messaggio 11 aprile 2019
marz pubblicato 06 aprile 2019

 Salve, in questo mio primo post, inoltre a fare i complimenti agli admin per il sito, vorrei porre una domanda: il custode in quanto tempo è tenuto a consentire la visita ad un possibile offerente?

 

Io chiedo in quanto l'articolo 560 cpc doveva essere modificato come disposto dal DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59 approvato con le modifiche di cui alla legge 30 giugno 2016, n.119  che inserisce la dicitura «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta»

 

Tuttavia non trovo questa dicitura nel testo del codice pubblicato dalla G.U. https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/proceduraCivile

 

Invece sì la trovo inserita in altre versioni del codice pubblicate su altri siti. In questi casi dovrebbe far fede solo quello della G.U. vero? è possibile pensare che abbiano commesso un errore nell'aggiornate il codice?Comunque si può pretendere il rispetto di quanto previsto dalla legge già in vigore, anche se non hanno aggiornato la G.U.?

 

Grazie!

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inexecutivis pubblicato 06 aprile 2019

Riteniamo che al fine di rispondere alla sua domanda occorra muovere dalla lettura dell’art. 560, comma quinto, c.p.c. nel testo integrato dall’art. 4, comma 1, lett. d) n. 2 del d.l. 3.5.2016, n. 59, il quale prevede che "Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro".

Va anche osservato che ai sensi del nuovo testo dell’art. 560 c.p.c., (risultante dalle modifiche apportate (riscritto dall’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12) Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti”.

Questa disposizione si applicherà alle espropriazioni immobiliari iniziate con pignoramenti notificati dal 13 febbraio 2019, poiché l’art. 4, comma 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135 prescrive che «Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

marz pubblicato 06 aprile 2019

Grazie della risposta astalegale,

 

il mio dubbio scaturisce proprio dal fatto che la frase "Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta." non è presente nel testo pubblicato online dalla Gazzetta Ufficiale https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/proceduraCivile

inexecutivis pubblicato 11 aprile 2019

 Il suo dubbio è legittimo in ragione del fatto che, come dicevano, l'at. 560 cpc ha subito una ennesima modiica.

Tuttavia, come accennavamo, la nuova disposizione si applica solo alle esecuzione iniziate a partire dal 13 febbraio 2019

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