inexecutivis
pubblicato
05 settembre 2018
Nel rispondere alla domanda non possiamo non prendere atto della circostanza per cui la perizia di stima è assolutamente carente.
Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c. la relazione di stima deve indicare, tra l'altro:
lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli.
È allora chiaro che a questo punto o si rinuncia a partecipare, oppure occorre eseguire almeno una visura ipocatastale per accertare le condizioni dell'immobile ed un accesso all'agenzia delle entrate per verificare se esistono contratti registrati che riguardano l'immobile.
Infine, per quanto attiene allo stato di occupazione, l'aggiornamento recente verosimilmente indica proprio una modificazione della situazione di fatto.