Vincoli e oneri giuridici: domanda giudiziale / causa di morte

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  • Ultimo messaggio 18 aprile 2018
matteo_1073 pubblicato 10 aprile 2018

Buongiorno,

sono interessato all'acquisto di un immobile all'asta. Tra i "Vincoli e oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente" trovo quanto segue:

"Domanda giudiziale a favore di xxxx xxxx contro xxxx xxxx derivante da impugnazione di acquisti per causa di morte; a rogito di Tribunale di xxx in data xx/xx/xx rep. xxxx iscritto/trascritto a xxx in data xx/xx/xx ai nn. xxxx/xxxx"

L'atto risulta trascritto nel 1998; successivamente nel 2012 è stata iscritta un'ipoteca volontaria attiva che è probabilmente la causa di inadempienza che ha dato origine all'asta stessa.

E' possibile conoscere le eventuali implicazioni di questa trascrizione nei confronti dell'acquirente di suddetta asta? Lascia spazio a possibili rivalse da parte di eredi o contestazioni per compravendita in presenza di successioni?

Grazie per la cortese disponibilità

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inexecutivis pubblicato 12 aprile 2018

Dal tenore della domanda ricaviamo il dato per cui dovrebbe trattarsi di una trascrizione eseguita ai sensi dell’art. 2652, n. 7 c.c., a mente del quale si devono trascrivere le domande con cui si contesta un acquisto a causa di morte. La norma prevede che se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato (ad esempio del testamento), la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso.

Pertanto, al fine di verificare se questa trascrizione possa essere opposta ad un eventuale aggiudicatario, occorre verificare quando è stato trascritto l’atto di acquisto a causa di morte, quando è stata trascritta la domanda di giudiziale di impugnazione, e quando risulta trascritta l’ipoteca.

matteo_1073 pubblicato 12 aprile 2018

Ringrazio molto per la risposta e la disponibilità. 

Le date relative alla domanda giudiziale che risultano dalla perizia sono:

- rogito presso Tribunale in data 29/04/1998

- trascritto in data 06/05/1998

Dovrei quindi risalire alla data nella quale è stato trascritto l'atto (testamento) oggetto di "impugnazione di acquisto": se ho ben inteso in sostanza tale data dovrebbe essere antecedente di almeno 5 anni al fine di escludere eventuali rivalse dopo l'aggiudicazione dell'asta. Le spese connesse alla cancellazione di questa domanda sono a carico dell'aggiudicatario.

Il caso relativo a "causa diversa da incapacità legale" non mi è chiaro: dovrebbero sussistere cause di annullamento del testamento al fine di vedere rimosso il vincolo dei 5 anni?

Per quanto concerne invece l'ipoteca (trascritta nel 2012) mi risulta che la procedura inerente l'asta ne preveda la cancellazione, ricadendo tra i "Vincolii ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura".

Grazie ancora per il prezioso supporto

inexecutivis pubblicato 18 aprile 2018

La regola generale è che se viene trascritta una domanda volta a contestare un acquisto mortis causa, la sentenza che la accoglie prevale sugli acquisti trascritti anteriormente, a condizione che la domanda sia trascritta entro cinque anni dalla trascrizione dell’atto impugnato, e il motivo della contestazione sia l’incapacità legale di chi ha posto in essere l’atto impugnato.

Se invece la domanda è diretta ad impugnare l’atto per cause diverse dalla incapacità legale, la domanda non pregiudica i diritti trascritti prima della domanda, anche se essa è trascritta entro i 5 anni.

 Dunque, come dicevano, è fondamentale comprendere quando sia stato trascritto l’atto impugnato, ed è altresì importante comprendere quali sono i motivi di contestazione dell’atto.

Quanto ai costi di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, osserviamo che a nostro avviso esse gravano sulla procedura. Invero, l’art. 2 D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 nel prevedere che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. Implicitamente pone a carico della massa le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

È tuttavia possibile che il Giudice disponga diversamente nell’ordinanza di vendita.

Va ricordato a questo proposito che “In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 cod. civ. e 586 cod. proc. civ. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili”. (Cass. n. 10909 del 25.7.2002)

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