inexecutivis
pubblicato
18 aprile 2018
La regola generale è che se viene trascritta una domanda volta a contestare un acquisto mortis causa, la sentenza che la accoglie prevale sugli acquisti trascritti anteriormente, a condizione che la domanda sia trascritta entro cinque anni dalla trascrizione dell’atto impugnato, e il motivo della contestazione sia l’incapacità legale di chi ha posto in essere l’atto impugnato.
Se invece la domanda è diretta ad impugnare l’atto per cause diverse dalla incapacità legale, la domanda non pregiudica i diritti trascritti prima della domanda, anche se essa è trascritta entro i 5 anni.
Dunque, come dicevano, è fondamentale comprendere quando sia stato trascritto l’atto impugnato, ed è altresì importante comprendere quali sono i motivi di contestazione dell’atto.
Quanto ai costi di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, osserviamo che a nostro avviso esse gravano sulla procedura. Invero, l’art. 2 D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 nel prevedere che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. Implicitamente pone a carico della massa le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli.
È tuttavia possibile che il Giudice disponga diversamente nell’ordinanza di vendita.
Va ricordato a questo proposito che “In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 cod. civ. e 586 cod. proc. civ. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili”. (Cass. n. 10909 del 25.7.2002)