inexecutivis
pubblicato
04 febbraio 2017
Non riteniamo che la trascrizione della sentenza di fallimento possa preoccuparla.
Se (come normalmente accade) la sentenza di fallimento è successiva al pignoramento, il fatto che la procedura esecutiva sia in ancora in corso (nonostante il divieto sancito dall’art. 51 del Testo Unico Bancario) non deve meravigliare. Significa semplicemente o che il creditore procedente è un istituto di credito titolare di garanzia ipotecaria sul bene (e dunque la procedura prosegue ai sensi dell’art. 41 del Testo Unico Bancario), oppure che il curatore fallimentare ha deciso di “mantenere il vita” la procedura, intervenendo in essa ai sensi dell’art.107 del citato testo unico.
Certamente, al contrario, occorrerebbe compiere indagini approfondite nel caso (assolutamente anomalo e rarissimo) in cui la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento dovesse essere precedente alla trascrizione dell’atto di pignoramento.
In questa evenienza, occorrerebbe chiedersi, stante il divieto di cui al citato art. 51, come mai questo si sia verificato. Le alternative sono due: o qualcosa non ha funzionato poiché nessuno si è avveduto del fatto che il bene pignorato è ricompreso in un fallimento (ma la cosa ci sembra davvero difficile); oppure il fallimento si è ormai chiuso, e quindi il bene è diventato di nuovo pignorabile.