Vincoli e oneri a carico acquirente- Atto asservimento parcheggio pubblico

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  • Ultimo messaggio 23 gennaio 2021
viclan pubblicato 21 gennaio 2021

Buongiorno, 

Sono interessata ad un immobile all'asta.

Nella perizia si elenca tra i vincoli e oneri che resteranno a carico dell'acquirente: 

"-Atti di asservimenti urbanistici: 

atto di asservimento dell'area sita nel comune di ------identificata al foglio 43, mappale 636 della superficie di 0,27 stipulato il -----a firma di notaio -----ai nn xxxxxxx di repertorio a favore di **********contro********derivante da costituzione, a titolo gratuito, di servitù perpetua di parcheggio pubblico. 

La societa xxxxxx SRL, per sè e/o aventi causa ha dichiarato di assumere a proprio esclusivo e completo carico tutte le spese occorrenti sia per la costruzione del parcheggio ad uso pubblico sia per la sua ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché di predisporre idonea segnaletica di parcheggio pubblico sull'area in oggetto. "

 

Inoltre, in merito alle Pratiche edilizie la perizia dettaglia che:

 

"Domanda di agibilità intestata a *******presentata 25.4.2007 con n protocollo----non ancora rilasciata. 

In data 5.7.2027 il Comune di -....chiede alla xxxxx srl integrazione alla pratica agibilità delle fotocopie delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del permesso a costruire n. ---del 3.5.2007 PE.----più atto pubblico per l'asservimento delle aree destinate a parcheggio pubblico. In data 27.12.2012 il protocollo---chiede alla Società il solo atto II Comune di---- pubblico per l'asservimento delle aree destinate a parcheggio d’uso pubblico."

 

Volevo sapere, in che modo questo atto di asservimento può essere un problema per l'aggiudicatario dell'immobile? Dal punto di vista pratico come bisognerebbe procedere?

 

Grazie mille in anticipo

inexecutivis pubblicato 23 gennaio 2021

A nostro avviso gli oneri di urbanizzazione non possono gravare sull'acquirente dell'immobile il quale non realizzi le opere di trasformazione edilizia cui il pagamento degli oneri di urbanizzazione è connesso.

In giurisprudenza si è ad esempio affermato che “L'assunzione, a carico del proprietario del terreno, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione costituisce un'obbligazione "propter rem". Ciò comporta che essa va adempiuta non solo da colui che ha stipulato la convenzione con il Comune, ma anche da colui (se soggetto diverso) il quale richiede la concessione edilizia, e - inoltre - che colui che realizza opere di trasformazione edilizia, valendosi della concessione rilasciata al suo "dante causa", è solidalmente obbligato con quest'ultimo per il pagamento degli oneri anzidetti. La natura reale dell'obbligazione non riguarda, invece, i soggetti che utilizzano le opere di urbanizzazione da altri realizzate per una loro diversa edificazione, senza avere con i primi alcun rapporto, e che, per ottenere la loro diversa concessione edilizia, devono pagare al Comune concedente, per loro conto, i relativi oneri di urbanizzazione. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12571 del 27/08/2002).

Allo stesso modo, si ritiene generalmente che il mero acquirente di un immobile da altri realizzato non sia tenuto al pagamento degli oneri di urbanizzazione.

In questo senso, ad esempio, T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 21-05-2012, n. 501, secondo cui “L'obbligazione di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, assunta dal lottizzante con la stipula della convenzione di lottizzazione edilizia è propter rem, nel senso che l'adempimento di essa può essere richiesto non solo a colui che tale convenzione ha stipulato, ma anche a colui, se soggetto diverso, che richiede la concessione edilizia; ovvero nel senso che colui che realizza opere di trasformazione edilizia ed urbanistica, valendosi della concessione edilizia rilasciata al suo dante causa, ha nei confronti del Comune gli stessi obblighi che gravano sull'originario concessionario, ed è con quest'ultimo solidalmente obbligato per il pagamento degli oneri di urbanizzazione. L'obbligazione non si trasferisce però all'acquirente degli edifici realizzati dal costruttore, proprio perché solo quest'ultimo ha utilizzato il titolo edilizio il cui rilascio implicava l'accollo ex lege dell'obbligazione di realizzazione o completamento delle opere di urbanizzazione”.

Ancora, più recentemente, si è espressa in questi termini Cass. civ. Sez. II, 28-06-2013, n. 16401, secondo la quale “L'assunzione, da parte del proprietario del fondo, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota degli oneri delle opere di urbanizzazione secondaria (cui è subordinata l'autorizzazione per la lottizzazione) costituisce un'obbligazione "propter rem", dovendo dette opere essere eseguite da coloro che sono proprietari al momento del rilascio della concessione edilizia, i quali ben possono essere soggetti diversi da quelli che stipularono la convenzione, per avere da questi acquistato una parte del suolo su cui far sorgere singoli (o gruppi di) lotti. Tuttavia, la natura reale dell'obbligazione non riguarda le persone che utilizzano le opere di urbanizzazione da altri realizzate per una loro diversa edificazione, senza avere con questi ultimi alcun rapporto, e che, per ottenere la loro diversa concessione edilizia, sono tenute a pagare al Comune concedente, per loro conto, i relativi oneri di urbanizzazione. Conseguentemente, se la qualificazione di obbligazione "propter rem" ha rilievo nel rapporto tra Comune e soggetto proprietario dell'area fabbricabile (cui viene rilasciato il provvedimento permissivo della costruzione), al di fuori di tale rapporto, qualora il soggetto titolare del provvedimento concessorio, avendo eseguito le opere di urbanizzazione, intenda rivalersi della spesa già sostenuta presso i diversi soggetti successivamente divenuti proprietari della medesima area fabbricabile, tale prestazione è ottenibile soltanto in virtù di un'espressa pattuizione negoziale, nella quale non rileva più il carattere reale dell'obbligazione”.

In linea generale, quindi, l’acquirente mero non dovrebbe ritenersi obbligato. Tuttavia, se quest’onere reale risultasse in una nota di trascrizione, esso vincolerebbe anche gli acquirenti.

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