Verbale deposito domanda di partecipazione

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  • Ultimo messaggio 27 novembre 2020
asta1968 pubblicato 23 novembre 2020

buongiorno, ho partecipato negli ultimi anni a diverse aste immobiliari.

Recentemente, ed a differenza di quanto sempre accaduto prima nei diversi Tribunali, ove il Delegato alla vendita apponeva le necessarie informazioni sulla busta consegnata, registrando data ed ora e rilasciando copia della stessa, recentemente, dicevo, mi è stata chiesta ulteriore marca da bollo da apporre su uno specifico "verbale di deposito offerta di acquisto".

Poichè l'avviso di vendita nulla diceva in merito, vorrei capire se questa procedura è corretta o meno.

Se lo fosse, errava chi non redigeva verbale con marca da bollo?

Grazie, Igor Malinaric

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inexecutivis pubblicato 24 novembre 2020

Non ci risulta che sia necessaria la marca da bollo sul verbale di ricezione dell'offerta di acquisto.

asta1968 pubblicato 24 novembre 2020

Sono testardo, lo ammetto ed ho scritto direttamente alla Cancelleria Esecuzioni Immobilioari del Tribunale di Rovigo.

Questa la risposta: "BUONGIORNO, CONFERMO CHE SUL VERBALE DI DEPOSITO DELL’OFFERTA VA APPOSTA LA MARCA DI EURO 16. TALE PREVISIONE, CONFERMATA ANCHE IN SEDE ISPETTIVA MINISTERIALE , TROVA GIUSTIFICAZIONE NEL FATTO CHE GLI OFFERENTI NON SONO PARTE DEL GIUDIZIO ESECUTIVO ED IN QUANTO SOGGETTI TERZI SONO TENUTI AL PAGAMENTO DEL BOLLO."

Secondo me però non si dovrebbe parlare di "Verbale ..." ma di apposizione sulla busta, a cura del Delegato, di nome, ora etc .

Possibile non via sia una interpretazione o una indicazione uniforme?

 

inexecutivis pubblicato 27 novembre 2020

Manteniamo fermo il convincimento per cui l’imposta di bollo non sia dovuta per il verbale di ricezione dell’offerta. L’art. 571 prevede che l’offerta sia ricevuta dal cancelliere in busta chiusa, “all’esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, previa identificazione di chi materialmente provvede al deposito” una serie di dati.

Sono queste le attività previste in occasione del deposito dell’offerta.

Ora, è chiaro che nella prassi il cancelliere redige un “verbale di deposito dell’offerta”, ma si tratta di un atto che forma il cancelliere e che è destinato a rimanere nel fascicolo dell’esecuzione. Solo nel momento in cui se ne chiede una copia, occorre provvedere al versamento dell’imposta di bollo.

Quindi, rispondiamo osservando che: un verbale di deposito dell’offerta non è previsto; ove redatto, si tratta di atto del cancelliere destinato ad essere affoliato al fascicolo e quindi l’offerente non deve alcuna imposta di bollo ulteriore rispetto a quella apposta sulla offerta;

l’imposta di bolo è dovuta solo sula copia del verbale di deposito che venga offerta.

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