Verbale aggiudicazione

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  • Ultimo messaggio 11 aprile 2022
cofran pubblicato 08 aprile 2022

Mi sono aggiudicato un immobile in un asta senza incanto sono trascorsi 40 giorni dalla data di aggiudicazione ma il P.D. non mi ha ancora inviato il verbale Su mia sollecitazione telefonica mi ha detto che non è colpa sua , io credo che ci siano problemi sulla distri uzione del ricavato essendo due le parti creditrici. Dovrei fare un mutuo entro 90 giorni dall aggiudicazione ed il verbale mi serve per la banca, essendo trascorsi già 40 giorni la mia domanda è da quando partono i 90 giorni dal giorno dell' aggiudicazione o dal giorno della consegna del verbale? Perchè a questo punto è molto importante grazie

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robertomartignone pubblicato 09 aprile 2022

90 GG PARTONO DALLA DATA DELL ' AGGIUDICAZIONE .

cofran pubblicato 10 aprile 2022

Ma ci deve essere una comunicazione ufficiale di aggiudicazione dell'immobile ? Per avere il mutuo alla banca bisogna presentare il verbale di aggiudicazione sono già trascorsi 43 giorni. In tribunale risulta questa dicitura " attesa esito udienza approvazione riparto" può essere questo il motivo del ritardo del verbale di aggiudicazione? Grazie

robertomartignone pubblicato 10 aprile 2022

Deve chiedere al delegato spiegando la problematica .

inexecutivis pubblicato 11 aprile 2022

Il verbale di aggiudicazione è un atto della procedura, rispetto al quale l’aggiudicatario ha diritto di copia, essendo evidentemente interessato direttamente allo stesso.

Esso, inoltre, è atto pubblico, poiché redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (in questo senso si è espressa, in tema di peculato, Cass. pen., 14 ottobre 2009, n. 3872, secondo la quale “Il commissionario per la vendita delle cose pignorate, in quanto esecutore delle disposizioni del Giudice civile ai fini della conversione del compendio pignorato in equivalente pecuniario, esercita, quale ausiliario del Giudice, una pubblica funzione giudiziaria, rivestendo, conseguen­temente, la qualità di pubblico ufficiale”).

A prescindere da questa elementare considerazione, osserviamo che l’obbligo del commissario liquidatore di consegnare il verbale di aggiudicazione è riconducibile all’obbligo di buona fede.

Proviamo a spiegare il perché.

Costituiscono principi generale dell’ordinamento quelli secondo cui le obbligazioni debbono essere adempiute secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).

La buona fede rappresenta uno dei principi portanti dell’ordinamento, principio qualificato in dottrina come principio di ordine pubblico.

Nell’adempimento delle obbligazioni (di tutte le obbligazioni, indipendentemente dalla fonte legale o negoziale delle stesse) la buona fede si impone quale obbligo di salvaguardia, prescrivendo alle parti di agire in modo da preservare integri gli interessi dell’altra. Questo impegno di solidarietà, che si proietta al di là di quanto specificatamente previsto nel contratto (o nella legge), trova un limite nell’interesse del soggetto che è chiamato ad adempiere. Questi, cioè, è tenuto a far salvo l’interesse altrui ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico.

In questi termini si è detto che la buona fede identifica l’obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.

La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fatto propri questi concetti, affermando che “L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio” (Cass. Sez. 3, n. 3462 del 15/02/2007).

Traslando questi concetti al caso di specie, riteniamo che, in base al principio di buona fede, il liquidatore abbia l’obbligo di consegnare all’aggiudicatario il verbale di aggiudicazione. Si tratta di atto che egli detiene per ragioni del suo ufficio e che può inviare senza nessuno sforzo all’aggiudicatario.

Peraltro, se il saldo prezzo deve essere versato mediante ricorso al credito, normalmente la banca chiede copia del verbale di aggiudicazione, soprattutto se sarà essa medesima a provvedere al versamento in favore della procedura con iscrizione ipotecaria sull’immobile.

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