verbale aggiudicazione

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  • Ultimo messaggio 24 novembre 2019
miguelx67 pubblicato 18 novembre 2019

Salve in data 16 ottobre 2019 ho partecipato all'asta per la vendita di un immobile dove sono risultato l'unico offerente. Poichè nella domanda avevo chiesto, come previsto, la possibilità di rateizzare in 12 mesi il saldo, il delegato alla vendita mi riferiva che per laggiudicazione definitiva e per conoscere le decisioni della modalità di pagamento bissogna aspettare la decisione del Giudice. Ad oggi più di un me se trascorso nonostante già sollecitato il delegato alla vendita non ho saputo più nulla. E' normale?

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inexecutivis pubblicato 21 novembre 2019

In ordine al versamento rateale del saldo, osserviamo che questa possibilità è stata introdotta dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132.

In particolare, l’art. 13, co. 1, lett. p. n. 2 del citato decreto, nel riscrivere il terzo comma dell’art. 569 c.p.c. ha previsto che “Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi.

La locuzione “giustificati motivi” è stata oggetto di discussione.

Secondo una prima tesi i giustificati motivi sono quelli addotti dallo stesso offerente e dunque attengono alla sfera personale di quest’ultimo, con la conseguenza che l’ordinanza di vendita dovrà limitarsi a prevedere questa possibilità, e che i giustificati motivi dell’offerente che intenda versare il saldo prezzo a rate saranno valutati dal Giudice all’esito dell’aggiudicazione e prima del versamento del saldo prezzo.

Altra opinione, a nostro avviso maggiormente condivisibile, sostiene che i giustificati motivi attengono non alla persona dell’offerente ma alla realtà socioeconomica in cui si svolge la vendita, ovvero ancora all’ingente valore dell’immobile; ergo, gli stessi devono essere valutati a monte in sede di adozione dell’ordinanza di vendita per decidere in quel momento se riconoscere o meno il beneficio.

A nostro avviso, dunque, il versamento rateale del saldo prezzo è ammissibile se esso è previsto a monte nell’ordinanza di vendita, dovendosi ritenersi escluso nel caso contrario.

 

Ovviamente si tratta di una nostra interpretazione, e nulla esclude che il Giudice, per ragioni di opportunità, possa accogliere una istanza di versamento rateale del prezzo pur non avendolo previsto ab origine.

in ogni caso, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di sollecitare ancora il provvedimento.

fragat pubblicato 21 novembre 2019

Buon pomeriggio,

in data 07/10/2019 mi sono aggiudicato un immobile all'asta che dovrei saldare entro 120 giorni, ho ricevuto anche il verbale di aggiudicazione. Dopo 45 giorni dall'aggiudicazione mi arriva una chiamata dal delegato alla vendita dicendomi di attendere per versamento del saldo prezzo in quanto gli esecutati hanno presentato al giudice una richiesta per riprendersi l'immobile ed entro fine novembre mi faranno sapere il da farsi. E' possibile che l'esecutato si possa riprendere l'immobile che mi sono aggiudicato? Grazie saluti

inexecutivis pubblicato 23 novembre 2019

E' davvero difficile rispondere alla domanda formulata senza ulteriori informazioni al riguardo.

In linea teorica il tutto è possibile ove il debitore abbia presentato una tempestiva opposizione agli atti esecutivi in cui lamenta l'erroneo svolgimento delle operazioni di vendita (per esempio, non corretta esecuzione degli adempimenti pubblicitari).

fragat pubblicato 23 novembre 2019

Grazie per la risposta....La motivazione non la conosco, il delegato mi ha riferito che molto probabilmente gli esecutati possono richiedere un eventuale prolungamento della permanenza nell'immobile prima della liberazione per un eventule grave motivo, comunque sia per aver certezza dovrò attendere la sentenza di fine mese per sapere cosa ha deciso il giudice perché non sa neanche lui quali possono essere i motivi.

Escludendo l'ipotesi che ci sia stato un errore nella procedura o dei gravi motivi ho un dubbio ovvero:

- l'esecutato può riprendere l'immobile dopo un'aggiudicazione pagando i creditori?

Perché se così fosse mi sembra strano, come io sono obbligato a pagare entro 120 giorni dall'aggiudicazione pena la perdita della cauzione e le eventuali spese, se gli esecutati volessero riprendere l'immobile dovrebbero risarcire anche me oltre che i creditori!?!

Non conosco la legislazione in merito ma credo ci sia anche qualche tutela per l'aggiudicatario e dato che ho anche fatto un mutuo per il saldo prezzo a questo punto mi tocca anche rimetterci le spese bancarie. 

inexecutivis pubblicato 24 novembre 2019

è da escludere che dopo l'aggiudicazione il depitore possa pagare i creditori e recuperare il bene.

L’art. 629 c.p.c., dispone che “Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”.

Il creditore potrà rinunciare alla procedura anche dopo l’intervenuta aggiudicazione, ma questo non impedirà il trasferimento del bene in capo all’aggiudicatario, comportando esclusivamente che il prezzo da questi versato sarà restituito al debitore esecutato.

Invero, com’è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione “Nel processo esecutivo per espropriazione immobiliare, in caso di rinuncia dei creditori, procedente ed intervenuti, manifestata dopo l'aggiudicazione provvisoria, quest'ultima resta ferma nei confronti del terzo aggiudicatario, in forza dell'art. 632, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ.” (Cass., Sez. III, 07/03/2017, n. 5604).

Del resto, sotto questo profilo, l’art. 632, comma secondo, c.p.c. è chiaro nell’affermare che “Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione la somma ricavata è consegnata al debitore”. Dello stesso tenore è l’art. 187 bis disp att c.p.c., a mente del quale “in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.

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