inexecutivis
pubblicato
21 novembre 2019
In ordine al versamento rateale del saldo, osserviamo che questa possibilità è stata introdotta dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132.
In particolare, l’art. 13, co. 1, lett. p. n. 2 del citato decreto, nel riscrivere il terzo comma dell’art. 569 c.p.c. ha previsto che “Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi”.
La locuzione “giustificati motivi” è stata oggetto di discussione.
Secondo una prima tesi i giustificati motivi sono quelli addotti dallo stesso offerente e dunque attengono alla sfera personale di quest’ultimo, con la conseguenza che l’ordinanza di vendita dovrà limitarsi a prevedere questa possibilità, e che i giustificati motivi dell’offerente che intenda versare il saldo prezzo a rate saranno valutati dal Giudice all’esito dell’aggiudicazione e prima del versamento del saldo prezzo.
Altra opinione, a nostro avviso maggiormente condivisibile, sostiene che i giustificati motivi attengono non alla persona dell’offerente ma alla realtà socioeconomica in cui si svolge la vendita, ovvero ancora all’ingente valore dell’immobile; ergo, gli stessi devono essere valutati a monte in sede di adozione dell’ordinanza di vendita per decidere in quel momento se riconoscere o meno il beneficio.
A nostro avviso, dunque, il versamento rateale del saldo prezzo è ammissibile se esso è previsto a monte nell’ordinanza di vendita, dovendosi ritenersi escluso nel caso contrario.
Ovviamente si tratta di una nostra interpretazione, e nulla esclude che il Giudice, per ragioni di opportunità, possa accogliere una istanza di versamento rateale del prezzo pur non avendolo previsto ab origine.
in ogni caso, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di sollecitare ancora il provvedimento.