Rispondiamo al quesito formulato osservando che correttamente le offerte non sono visibili se non il giorno della vendita. Ciò in quanto anche nella vendita telematica, così come nella vendita tradizionale, è necessario assicurare la segretezza delle offerte di acquisto in ossequio alla previsione di cui all'art. 571 c.p.c.
A questo fine, infatti, l'art. 14, comma 2, del dm 26/02/2015, n. 32 (recante "Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile") prevede che l'offerta di acquisto ricevuta dal ministero viene da questi decriptata e trasmessa al gestore della vendita non prima di 180 e non oltre 120 minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
Ergo, prima non è e non può essere resa visibile.
Quanto al verbale, normalmente i software dei gestori delle vendite dispongono di funzioni di creazione automatica dei verbali (è chiaro che il professionista delegato può decidere di redigerlo in proprio) che comunque vanno depositati nel fascicolo dell'esecuzione secondo le ordinarie modalità.
Ricordiamo, a questo proposito, che ai sensi dell'art. 23 del citato dm, per la redazione del verbale il professionista delegato può utilizzare i dati riportati nel portale della vendita telematica e quelli ivi immessi nel corso delle operazioni.
Tali dati gli devono essere trasmessi o messi a disposizione dal gestore al termine delle operazioni di vendita.
In ogni caso, il gestore deve trasmettere un elenco, sottoscritto con firma digitale, dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, i dati identificativi dell'aggiudicatario, la cauzione da quest'ultimo versata e il prezzo di aggiudicazione, nonché i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate.
Precisiamo solo, con riferimento alle cauzioni, che affinché questi dati siano nella disponibilità del gestore della vendita, egli deve avere accesso al conto corrente sul quale sono confluite le cauzioni, ma ciò non sempre accade, dipendendo dalle scelte organizzative del Tribunale.