Vendita simulata e aspetti catastali

  • 857 Viste
  • Ultimo messaggio 17 novembre 2019
Patri pubblicato 07 novembre 2019

Buongiorno, il caso:

Soggetto "A" vende l'immobile al soggetto "B".  Viene fatta voltura catastale a favore di "B"

Creditore Banca MPS  del soggetto A (che già prima della vendita vantava un credito con ipoteca volontaria) attiva il pignoramento con diritto di sequela nei confronti del soggetto "B"  che ha acquistato l'immobile da "A".   La procedura esecutiva r.g.e n. X   vede quindi come esecutato il soggetto "B".

 

Nel frattempo altro creditore BPL sempre del soggetto "A"  (in quanto fideiussore in un prestito) presenta domanda giudiziale per la "simulazione assoluta" del contratto di compravendita tra "A" e "B"  e attiva altra procedura esecutiva questa volta nei confronti di "A". La procedura esecutiva r.g.e n. Y  vede quindi come esecutato il soggetto "A".  Il giudice accerta la simulazione assoluta e la sentenza passa in giudicato.

 

Ci sono quindi due procedure aperte con pignoramento sullo stesso immobile, solo che una vede come esecutato il soggetto "B" (acquirente nell'atto simulato)  e l'altra vede come esecutato il soggetto "A" (simulato alienante).

Il G.E. , su richiesta del sottoscritto, procede a riunione delle due procedure.

 

Il quesito:

Per non avere problemi in sede si aggiudicazione e trascrizione del decreto di trasferimento e successiva voltura catastale, il sottoscritto vorrebbe procedere all'allineamento della ditta catastale  da "B"  a favore di "A" stante la sentenza della simulazione assoluta dell'atto di vendita. Tra l'altro la sentenza è stata trascritta e annotata nell'atto di vendita simulato. 

 

Il Creditore procedente MPS della prima procedura X, che per primo ha attivato il pignoramento, ritiene invece che la ditta catastale debba rimanere in capo all' acquirente "B" pur in presenza di sentenza di simulazione assoluta della vendita, sostenendo che la domanda giudiziale sia stata presentata da un terzo soggetto e quindi il primo creditore MPS è estraneo al giudizio di simulazione che produce effetti nei soli confronti di chi ha presentato la domanda giudiziale. 

Il sottoscritto, ritenendo assolutamente legittimo quanto affermato dal creditore MPS che ha tutto il diritto a proseguire con la procedura esecutiva in capo al soggetto "B", ritiene però che a livello catastale poco importa quanto da lui affermato.  Esiste una sentenza di simulazione annotata nell'atto simulato ? Quindi la proprità deve ritornare catastalmente in capo al soggetto "A".   Ciò non arreca nessun pregiudizio al creditore MPS e alla procedura esecutiva da lui attivata. In sede di riparto parteciperà alla distribuzione senza alcun problema. 

Il sottoscritto ritiene però necessario effettuare l'allinemanto catastale da "B" ad "A"  semplicemente per non avere problemi in sede di trascrizione del decreto di trasferimento e voltura catastale e che quindi il discorso sull'efficacia relativa della sentenza di simulazione che produce effetti solo tra le parti in causa, non ha niente a che vedere con aspetti di natura catastale.

 

Pareri ?  grazie mille in anticipo

 

 

 

 

 

 

 

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 10 novembre 2019

La risposta all’interrogativo formulato deve partire dalla lettura dell’art. 2652, n. 4) c.c., il quale prevede che sono soggette a trascrizione le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione. La norma specifica che “la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”.

Ciò detto, poiché la domanda di simulazione è stata trascritta dopo la trascrizione del pignoramento (che per giunta è stato azionato dal creditore ipotecario) è chiaro che la sentenza di accertamento della simulazione non potrà pregiudicare il diritto del creditore (primo pignorante).

Quindi, in definitiva, riteniamo che il giudice abbia correttamente riunito le procedure (in quanto ricadenti sul medesimo bene) e che altrettanto correttamente l’intervenuto accertamento della simulazione debba comportare un riallineamento dei dati catastali.

Tuttavia deve essere chiaro che in sede di riparto la posizione di MPS deve trovare tutela con preferenza rispetto a quella di BPL.

Patri pubblicato 11 novembre 2019

Esattamente la soluzione adottata grazie

(non capisco come mai l'avvocato del creditore procedente MPS insista con il sottoscritto affinchè eviti di riallineare la ditta catastale; tra l'altro in sede di riparto tutto il ricavato, tolte le spese in prededuzione ovviamente , andrà al suo assistito MPS - anche se a parziale soddisfo probabilmente considerato il prezzo di aggiudicazione molto basso-  non vedo dunque il motivo delle sue preoccupazioni.)

In ogni caso io vado avanti per la mia strada, qualunque osservazione voglia fare può senza problemi relazionare al G.E.

 

Grazie ancora

inexecutivis pubblicato 17 novembre 2019

Grazie e lei!

Ci tenga aggiornati!

Close