Buongiorno, il caso:
Soggetto "A" vende l'immobile al soggetto "B". Viene fatta voltura catastale a favore di "B"
Creditore Banca MPS del soggetto A (che già prima della vendita vantava un credito con ipoteca volontaria) attiva il pignoramento con diritto di sequela nei confronti del soggetto "B" che ha acquistato l'immobile da "A". La procedura esecutiva r.g.e n. X vede quindi come esecutato il soggetto "B".
Nel frattempo altro creditore BPL sempre del soggetto "A" (in quanto fideiussore in un prestito) presenta domanda giudiziale per la "simulazione assoluta" del contratto di compravendita tra "A" e "B" e attiva altra procedura esecutiva questa volta nei confronti di "A". La procedura esecutiva r.g.e n. Y vede quindi come esecutato il soggetto "A". Il giudice accerta la simulazione assoluta e la sentenza passa in giudicato.
Ci sono quindi due procedure aperte con pignoramento sullo stesso immobile, solo che una vede come esecutato il soggetto "B" (acquirente nell'atto simulato) e l'altra vede come esecutato il soggetto "A" (simulato alienante).
Il G.E. , su richiesta del sottoscritto, procede a riunione delle due procedure.
Il quesito:
Per non avere problemi in sede si aggiudicazione e trascrizione del decreto di trasferimento e successiva voltura catastale, il sottoscritto vorrebbe procedere all'allineamento della ditta catastale da "B" a favore di "A" stante la sentenza della simulazione assoluta dell'atto di vendita. Tra l'altro la sentenza è stata trascritta e annotata nell'atto di vendita simulato.
Il Creditore procedente MPS della prima procedura X, che per primo ha attivato il pignoramento, ritiene invece che la ditta catastale debba rimanere in capo all' acquirente "B" pur in presenza di sentenza di simulazione assoluta della vendita, sostenendo che la domanda giudiziale sia stata presentata da un terzo soggetto e quindi il primo creditore MPS è estraneo al giudizio di simulazione che produce effetti nei soli confronti di chi ha presentato la domanda giudiziale.
Il sottoscritto, ritenendo assolutamente legittimo quanto affermato dal creditore MPS che ha tutto il diritto a proseguire con la procedura esecutiva in capo al soggetto "B", ritiene però che a livello catastale poco importa quanto da lui affermato. Esiste una sentenza di simulazione annotata nell'atto simulato ? Quindi la proprità deve ritornare catastalmente in capo al soggetto "A". Ciò non arreca nessun pregiudizio al creditore MPS e alla procedura esecutiva da lui attivata. In sede di riparto parteciperà alla distribuzione senza alcun problema.
Il sottoscritto ritiene però necessario effettuare l'allinemanto catastale da "B" ad "A" semplicemente per non avere problemi in sede di trascrizione del decreto di trasferimento e voltura catastale e che quindi il discorso sull'efficacia relativa della sentenza di simulazione che produce effetti solo tra le parti in causa, non ha niente a che vedere con aspetti di natura catastale.
Pareri ? grazie mille in anticipo