Vendita senza incanto e rinuncia ex art. 629 c.p.c.

  • 234 Viste
  • Ultimo messaggio 30 aprile 2021
giuseppefranco pubblicato 29 aprile 2021

Salve,

accingendomi, per la prima volta, in qualità di Professionista Delegato, ad espletare una vendita, senza incanto,  sottopongo alla Vostra cortese attenzione la seguente fattispecie nell'ottica di un proficuo confronto professionale.

La prossima settimana ho fissato una vendita senza incanto e "temo" che, da un giorno all'altro, possa essere depositata, dall'unico creditore procedente, la rinuncia ex art. 629 c.p.c., in ragione di un accordo transattivo raggiunto con il debitore esecutato. Ora, previa esegesi delle norme di riferimento (artt. 629 e 632 c.p.c.; 187 disp. att. c. p. c.) ed in ossequio agli interventi resi, almeno a quanto mi consta, dalla Suprema Corte di Cassazione (SS.UU., Sentenza n. 25507/2006; Sentenza 07/03/2017, n. 5604; Ordinanza 21/11/2017, n. 27545), ritengo di essere giunto alle seguenti conclusioni:

A) se, prima della vendita senza incanto, risulta depositata l'istanza di rinuncia, ex art. 629 c.p.c., da parte dell'unico creditore, in ragione della natura meramente dichiarativa dell'Ordinanza di estinzione del G.E., la procedura esecutiva dev'essere considerata già estinta e, pertanto, alla data fissata per la vendita il Delegato dovrebbe limitarsi ad informare gli offerenti della prefata estinzione;

 

B) se l'atto di rinuncia dovesse essere depositato, dopo la data della vendita, a seguito della quale si verificherebbe l'aggiudicazione a titolo provvisorio del compendio staggito, in tal caso il Delegato deve procedere con le attività delegate atteso che la sopravvenuta (dopo il verificarsi dell'aggiudicazione provvisoria) rinuncia non produce gli effetti nei confronti dell'aggiudicatario, residuando, invero, escusivamente la restituzione, in favore del debitore esecutato, del ricavato derivante dalla vendita del compendio staggito..

 

Resto in attesa di un Vostro contributo in ordine alla fondatezza delle considerazioni innanzi enucleate, con preghiera di evidenziare ogni ulteriore e connesso aspetto di natura rilevante.

 

Con Osservanza

inexecutivis pubblicato 30 aprile 2021

A nostro avviso la risposta alla domanda deve necessariamente muovere dalla preliminare lettura dell’art. 629 c.p.c., il quale così dispone: “Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”.

Dalla norma si ricavano due dati: il primo è che il deposito della dichiarazione di rinuncia determina l’effetto estintivo, e quindi se si verifica ante aggiudicazione, l’aggiudicatario resta pregiudicato;

il secondo è che se (all’opposto) il creditore rinuncia alla procedura dopo aggiudicazione, questa rimane salva ed all’esecutato andrà il saldo prezzo versato dall’aggiudicatario, che ha diritto al trasferimento del bene.

Questa conclusione si ricava anche dall’art. 632, comma 2 c.p.c., il quale prevede che “Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione la somma ricavata è consegnata al debitore”.

Anche l’art. 187 bis disp att c.p.c.,si muove in questa direzione posto che esso dispone che “in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione (mentre invece, come detto, in caso di estinzione depositata prima dell’aggiudicazione l’effetto estintivo è immediato), anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.

In giurisprudenza si veda Cass., Sez. III, 7 marzo 2017, n. 5604), secondo cui Nel processo esecutivo per espropriazione immobiliare, in caso di rinuncia dei creditori, procedente ed intervenuti, manifestata dopo l'aggiudicazione provvisoria, quest'ultima resta ferma nei confronti del terzo aggiudicatario, in forza dell'art. 632, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ.”.

Nella stessa direzione Cass., sez. III, 21 novembre 2017, n. 27545, secondo cui “L’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.

Close