Salve,
accingendomi, per la prima volta, in qualità di Professionista Delegato, ad espletare una vendita, senza incanto, sottopongo alla Vostra cortese attenzione la seguente fattispecie nell'ottica di un proficuo confronto professionale.
La prossima settimana ho fissato una vendita senza incanto e "temo" che, da un giorno all'altro, possa essere depositata, dall'unico creditore procedente, la rinuncia ex art. 629 c.p.c., in ragione di un accordo transattivo raggiunto con il debitore esecutato. Ora, previa esegesi delle norme di riferimento (artt. 629 e 632 c.p.c.; 187 disp. att. c. p. c.) ed in ossequio agli interventi resi, almeno a quanto mi consta, dalla Suprema Corte di Cassazione (SS.UU., Sentenza n. 25507/2006; Sentenza 07/03/2017, n. 5604; Ordinanza 21/11/2017, n. 27545), ritengo di essere giunto alle seguenti conclusioni:
A) se, prima della vendita senza incanto, risulta depositata l'istanza di rinuncia, ex art. 629 c.p.c., da parte dell'unico creditore, in ragione della natura meramente dichiarativa dell'Ordinanza di estinzione del G.E., la procedura esecutiva dev'essere considerata già estinta e, pertanto, alla data fissata per la vendita il Delegato dovrebbe limitarsi ad informare gli offerenti della prefata estinzione;
B) se l'atto di rinuncia dovesse essere depositato, dopo la data della vendita, a seguito della quale si verificherebbe l'aggiudicazione a titolo provvisorio del compendio staggito, in tal caso il Delegato deve procedere con le attività delegate atteso che la sopravvenuta (dopo il verificarsi dell'aggiudicazione provvisoria) rinuncia non produce gli effetti nei confronti dell'aggiudicatario, residuando, invero, escusivamente la restituzione, in favore del debitore esecutato, del ricavato derivante dalla vendita del compendio staggito..
Resto in attesa di un Vostro contributo in ordine alla fondatezza delle considerazioni innanzi enucleate, con preghiera di evidenziare ogni ulteriore e connesso aspetto di natura rilevante.
Con Osservanza