Per rispondere alla domanda e chiarire il quadro della situazione è necessario svolgere alcune considerazioni.
Le modalità di svolgimento delle vendite fallimentari sono disciplinate dall’art. 107 l.fall..
In primo luogo la norma prevede, genericamente, che le vendite debbano svolgersi mediante “procedure competitive… assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione partecipazione degli interessati” (comma primo).
Il programma di liquidazione, tuttavia, può prevedere che, in alternativa, “le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate… secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili” (comma secondo).
È inoltre previsto (comma quarto) che la vendita possa essere sospesa “ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”.
Quale che sia la scelta compiuta dal curatore e sottoposta al vaglio prima del comitato dei creditori e poi del giudice delegato, il legislatore con le norme sopra citate implicitamente afferma, secondo l’opinione assolutamente predominante, che non è consentito procedere, sic et sempliciter, a trattativa privata.
Così si esprime anche la giurisprudenza, la quale ha osservato che l'art. 107 legge fall., pur attribuendo al curatore ampia discrezionalità circa le modalità di vendita dei beni del fallimento, esige che la vendita avvenga previa adeguata pubblicità e tramite procedure competitive, sia che si tratti di vendita con incanto, ovvero per offerte private od in altre forme, ed esclude quindi, in ogni caso, che essa avvenga a trattativa privata diretta tra il curatore e il terzo, senza che altri soggetti abbiano avuto la possibilità di partecipare alla liquidazione con le proprie offerte (Cass. Sez.1, 20/12/2011, n.27667).
Ciò detto, e venendo alla questione prospettata nella domanda, se l'offerta è stata formulata per un importo rispetto al quale si è già svolto un tentativo di vendita senza che siano pervenute offerte di acquisto ed il programma di liquidazione non prevede il rinvio alle norme del codice di procedura civile, essa potrebbe essere accolta, previo parere del comitato dei creditori.
Si tratta tuttavia di una scelta rispetto alla quale il giudice delegato gode (a nostro avviso giustamente) di un certo margine di discrezionalità, per cui anche in presenza dell'assenso del comitato dei creditori potrebbe disporre che il bene venga nuovamente posto in vendita al medesimo prezzo indicato nell'ultimo esperimento andato deserto, ove ritenga che una nuova sollecitazione del mercato possa consentire di vendere ad un prezzo maggiore.
Se invece il prezzo offerto è inferiore a quello dell’ultimo tentativo di vendita celebratosi, dubitiamo del fatto che si possa procedere, poiché si tratterebbe di una vendita a trattativa provata conclusa al di fuori di un procedimento competitivo.
Infine, quanto alle modalità di trasferimento, osserviamo che si procederà mediante decreto di trasferimento se il programma di liquidazione ha previsto il rinvio alle regole del codice di procedura civile, mentre se è previsto un modello competitivo ex art. 107 comma primo c.p.c., occorrerà guardare il disciplinare di vendita per verificare cosa esso prevede sul punto.