inexecutivis
pubblicato
06 aprile 2019
Per rispondere all’interrogativo occorre muovere dal principio generale di cui all’art. 2919 c.c., secondo il quale la vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'esecuzione.
Questa norma va coordinata con l'art. 2644 c.c., a norma del quale quando un atto è soggetto a trascrizione, esso non ha effetto in pregiudizio del terzo che prima della trascrizione di quell'atto abbia trascritto un proprio atto di acquisto.
Quindi, in primo luogo occorre verificare se gli atti di compravendita dei box auto sono stati trascritti o meno prima del pignoramento o dell’evenutale iscrizione ipotecaria in forza della quale il creditore ha agito o è intervenuto nell’esecuzione.
Se così fosse, e venendo agli strumenti di tutela dell’aggiudicatario, essi vanno ricercati nell’art. 2921 c.c., a mente del quale “L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese”.
Secondo la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 09-10-1998, n. 10015) la norma, “consentendo all'aggiudicatario che non riesca a conseguire una parte del bene il diritto a ripetere una parte proporzionale del prezzo di aggiudicazione, impedisce che si verifichi un indebito arricchimento di coloro che dovranno ripartirsi il prezzo ricavato dalla vendita, in applicazione del principio generale della ripetizione dell'indebito.
In questo senso si giustificano anche alcune decisioni che ampliano l’ambito di applicazione della norma a casi diversi dall’evizione, come di confisca (T. Trapani 13.11.2001) e di illegittima occupazione appropriativa da parte della P.A., anteriore alla vendita forzata, del terreno subastato ed acquistato in vendita forzata (Cass. civ. Sez. I, 20-10-1994, n. 8554).