Vendita con offerta per se o persona da nominare

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  • Ultimo messaggio 12 ottobre 2020
buonasera pubblicato 05 ottobre 2020

Buonasera 

ho partecipato a una vendita mediante procedura competiva in fallimento di un terreno agricolo

le offerte presenti erano 3

1 ) un'offerta sottocauzionata di cui ho chiesto l'esclusione e che il curatore ha voluto equiparare a una vendita di esecuzione immobiliare 

2) la mia offerta totalmente conforme al bando

3) offerta di una persona, pensionata, che ha offerto per se o per persona da nominare pur non essendo un Procuratore Legale, la presente offerta è stata presentata da una persona che inoltre ha il figlio con i titoli agrari del medesimo terreno oggetto di vendita giudiziaria. 

L'offerta presentata al numero 3,nonostante il curatore avesse rilevato  che non era presentata da un Procuratore Legale è stata comunque considerata valida dal curatore ed aggiudicata. 

È possibile che si possano stravolgere in questo modo le regole di una gara dove uno che non ha i requisiti presenta un'offerta per se o per persona da nominare e quando si rileva il misfatto viene considerata ugualmente valida dal curatore? 

 

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inexecutivis pubblicato 08 ottobre 2020

Rispondiamo alla sua domanda osservando che le vendite fallimentari sono disciplinate dall’art. 107 l.fall., il quale contiene una disciplina solo in parte sovrapponibile con quella esecutiva.

In primo luogo la norma prevede genericamente che le vendite debbano svolgersi mediante “procedure competitive”, senza prescrivere l’obbligo di osservare le disposizioni di cui al codice di procedura civile.

Il programma di liquidazione, tuttavia, può prevedere che “le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate… secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.

Quando il curatore agisce tramite procedure competitive non vengono in gioco dunque le regole del codice di procedura civile. Questo tuttavia non vuol dire che egli non sia tenuto al rispetto del bando di vendita da egli stesso adottato sulla scorta del programma di liquidazione sottoposto al comitato dei creditori ed al giudice delegato.

Ove le prescrizioni del bando siano violate, infatti, l'aggiudicazione fatta nell'ambito di una procedura competitiva ai sensi dell'art. 107, comma 1, l.fall., consistente in un atto del curatore, potrà essere impugnata con il reclamo previsto dall'art. 36 l.fall., da proporsi nel termine perentorio di otto giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione medesima; Legittimati a reclamare, in base alla disposizione richiamata, saranno il fallito e ogni altro interessato, e quindi anche coloro che abbiano partecipato alla gara (Cass. 2 maggio 2006, n. 10125).

buonasera pubblicato 08 ottobre 2020

Buonasera

 

molte grazie, Le allego quanto scritto dal curatore così potrà capire meglio:

con riferimento all'offerta presentata da __________ si contesta che l'importo della cauzione non sia conforme al bando

curatore risponde di aver adottato  come strumento interpretativo il comma 2 del 571 cpc

 

 

buonasera pubblicato 08 ottobre 2020

con riferimento all'offerta della persona -------  che ha presentato offerta per persona da nominare a cui è stata contestata la mancanza della procura e dei requisiti del Procuratore Legale

risposta curatore 

la procura doveva essere depositata entro X giorni dall'offerta essendo scaduto il termine (non vi è nessuna prova temporale di tale fatto) l'offerta viene considerata per sè;

 

mi chiedo ma tutto ciò è possibile ? stando a ciò una persona priva di requisiti è un falso procuratore legale?

inexecutivis pubblicato 10 ottobre 2020

Purtroppo quanto riferitoci non è sufficiente per poter offrire ulteriori elementi di valutazione.

Solo in riferimento al secondo problema (quello riferito alla procura) la risposta ci sembra corretta nel momento in cui si trattava di offerta formulata per se o per persona da nominare.

A propostito della prima questione ribadiamo che occorrerebbe conoscere il programma di liquidazione ed il bando di vendita. 

buonasera pubblicato 10 ottobre 2020

comunque era per sè o per Società da nominare

inexecutivis pubblicato 12 ottobre 2020

E' la stessa cosa.

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