inexecutivis
pubblicato
11 aprile 2020
La risposta all’interrogativo formulato deve procedere sulla scorta delle ordinarie coordinate ermeneutiche, nel senso che le spese funzionali alla estinzione del contratto gravano sulle parti del contratto medesimo, e quindi sul debitore esecutato e sul conduttore.
Riteniamo infatti che, sebbene la questione sia assai controversa, nessuna pretesa può avanzarsi, sotto questo profilo nei confronti del custode (a meno che, ciaramente, la locazione sia stata da questi stipulata su autorizzazione del giudice dell’esecuzione) in quanto il particolare il potere di amministrazione, conferito al custode dall'art. 65 c.p.c. il divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione (art. 560 c.p.c. ), convergono nell'attribuire al solo custode la legittimazione sostanziale a richiedere tanto il pagamento dei canoni, quanto ogni altra azione che scaturisce dai poteri di amministrazione e gestione del bene (così cass. sez. III, Sentenza n. 8695 del 29/04/2015).
Da questo assunto a nostro avviso non può farsi discendere la conseguenza per cui il custode del compendio pignorato subentra nel contratto di locazione, poiché si tratterebbe di una successione nel contratto che non ha base normativa, base normativa che invece è presente nella legge fallimentare, nella quale si prevede all’art. 80 che “Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto”.