VENDITA CON CONTRATTO DI LOCAZIONE

  • 54 Viste
  • Ultimo messaggio 11 aprile 2020
LEX_IURE2020 pubblicato 07 aprile 2020

Buongiorno, 

vorrei chiedere il vostro parere in merito a tale ipotesi: immobile oggetto di esecuzione con contratto di locazione ante pignoramento (opponibile quindi alla procedra). L'immobile viene aggiudicato all'asta al conduttore (sempre regolare nel pagamento dei canoni alla procedura). 

In questo caso chi deve provvedere alla chiusura del contratto di locazione? 

Chi deve pagare le spese conseguenti? La procedura ha un onere in tal senso? 

Grazie

inexecutivis pubblicato 11 aprile 2020

La risposta all’interrogativo formulato deve procedere sulla scorta delle ordinarie coordinate ermeneutiche, nel senso che le spese funzionali alla estinzione del contratto gravano sulle parti del contratto medesimo, e quindi sul debitore esecutato e sul conduttore.

Riteniamo infatti che, sebbene la questione sia assai controversa, nessuna pretesa può avanzarsi, sotto questo profilo nei confronti del custode (a meno che, ciaramente, la locazione sia stata da questi stipulata su autorizzazione del giudice dell’esecuzione) in quanto il particolare il potere di amministrazione, conferito al custode dall'art. 65 c.p.c. il divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione (art. 560 c.p.c. ), convergono nell'attribuire al solo custode la legittimazione sostanziale a richiedere tanto il pagamento dei canoni, quanto ogni altra azione che scaturisce dai poteri di amministrazione e gestione del bene (così cass. sez. III, Sentenza n. 8695 del 29/04/2015).

Da questo assunto a nostro avviso non può farsi discendere la conseguenza per cui il custode del compendio pignorato subentra nel contratto di locazione, poiché si tratterebbe di una successione nel contratto che non ha base normativa, base normativa che invece è presente nella legge fallimentare, nella quale si prevede all’art. 80 che “Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto”.

Close