Validità offerta - Liquidazione coatta di una Cooperativa - Mancata assegnazione bene immobiliare

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  • Ultimo messaggio 25 luglio 2019
antoniodigiacinto pubblicato 15 luglio 2019

Salve, vorrei sottoporVi questa anomala vicenda in oggetto al fine di ricevere indicazioni in merito ad un eventuale azione cautelativa.

In seguito ad una liquidazione coatta di una Cooperativa, regolamentata dal Ministero e coordinata dal Commissario Liquidatore, nel 2018 presentavo personalmente una regolare domanda per l'aggiudicazione di un bene immobiliare posto all'asta - senza incanto-.

Il Liquidatore, all'apertura delle buste procedeva all'assegnazione dei lotti posti all'asta ad esclusione del lotto di mio interesse, riservandosi su una seconda offerta depositata da un soggetto terzo (offerta più bassa - non avvocato - non nominato all'unanimità dal condominio - con procura notarile) in nome e per conto di un condominio per lo stesso lotto.

Successivamente, scioglieva la riserva per procedere all'asta al rialzo ammettendo l'offerta fatta per il condominio, ipotesi alla quale mi opponevo chiedendo spiegazioni al preposto Liquidatore (il quale non accettava alcuna ragione) e al Ministero (il quale mi rimandava al giudicato del Liquidatore) - asta che successivamente alle precedenti azioni veniva sospesa senza alcun esito.

A distanza di sei mesi il Liquidatore rimetteva la propria carica e nelle more il collega nominato difensore del condominio, rivolgendosi al Ministero nonchè all'uscente Liquidatore, con una semplice comunicazione, raddoppiava l'offerta del suo cliente allegando alla stessa una memoria in merito al presunto vistoso erorre posto alla base dell'offerta depositata inizialmente, concludendo che il suo cliente, ora divenuto il terzo!!, intendeva offrire per suo conto e non per il condominio (il quale gli aveva rilasciato appostia procura notrarile e ben anche un verbale di nomina assembleare!!).

Trascorso quasi un anno dalla mia offerta, dal deposito cauzionale e dalla totale indifferenza del Liquidatore nonchè del Ministero, il quale continua a mantenere il silenzio, mi chiedevo quale azione mi consigliate di esperire?? Citare in giudizio i preposti, allungando di gran lunga i tempi o, una diversa azione cautelativa ??

Grazie

 

 

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inexecutivis pubblicato 19 luglio 2019

Nella liquidazione coatta amministrativa la liquidazione dell’attivo è disciplinata dall’art. 210 della legge fallimentare. Ad essa è preposto il commissario liquidatore che, salve le autorizzazioni dell’autorità di vigilanza ed i pareri del comitato di sorveglianza per la vendita in blocco di beni immobili, agisce nella più assoluta libertà delle forme, potendo vendere anche a trattativa privata.

Questa autonomia del commissario liquidatore ha fatto ritenere in dottrina che non si applichi alla liquidazione coatta amministrativa l’art. 104 ter l.fall., che prevede l’obbligo per il curatore di redigere il programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori.

Generalmente, non si esclude l’applicabilità dell’art. 107 l.fall., anche se la sua osservanza non è obbligatoria.

Proprio quest’ultima precisazione è il presupposto sulla scorta del quale è possibile rispondere alla domanda. Non essendo obbligato al rispetto della previsione di cui all’art. 107 l.fall., il liquidatore non è obbligato a vendere secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Tuttavia, proprio nell’esercizio della sua autonomia, il commissario liquidatore potrebbe aver deciso di procedere secondo le disposizioni del codice di rito, ed in questo caso la riduzione del prezzo base diventerebbe obbligatoria.

Dunque, in definitiva, occorre esaminare il fascicolo della procedura per verificare quale tipo di procedimento di vendita il commissario abbia inteso seguire.

Ai sensi dell’art. 204 l.fall. il commissario liquidatore “procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla liquidazione”.

Nell'esercizio di questo compito, inoltre, egli svolge attività di natura amministrativa (e dunque la vendita compiuta in sede di lca non ha natura di vendita giudiziale, ed è sottoposta alla giurisdizione del giudice amministrativo salvo che non vengano in rilievo questioni di solo diritto soggettivo).

Ai sensi dell'art. 199 l.fall., inoltre “il commissario liquidatore è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale” con la conseguenza che il suo operato deve essere improntato a criteri di efficienza, efficacia, economicità ed imparzialità.

La condotta serbata dal Commissario liquidatore può poi rilevare ex art. 38, comma 1 l.f., cui fa esplicito rinvio l'art. 199, comma 3 l.f.

In conclusione, ci pare che l’unica strada praticabile sia quella del ricorso al giudice amministrativo.

antoniodigiacinto pubblicato 22 luglio 2019

Buongiorno e grazie per la risposta.

Se mi è consentito, per una più precisa domanda, ad integrazione del mio quesito in risposta al gradito riscontro e conoscendo la materia, trovandomi per la prima volta in un tale singolare comportamento da parte di un Liquidatore, sono a riportarVi quanto regolamentato dal preposto MISE con il provvedimento/autorizzazione ministeriale - richiamato ed allegato nello stesso avviso d'asta senza incanto: "il regolamento di gara dovrà tener conto delle predette disposizioni e per quanto non espressamente riportato nella presente autorizzazione si rinvia alle disposizioni contenute negli artt. 570 e seguenti del c.p.c., ad esclusione dell'art.572 c.3 c.p.c.".

Nell'asta in questione, pur soggiacendo alla totale libertà del C. Liquidatore, il provvedimento autorizzativo, oltre ad essere dettagliato nelle fasi e modalità di vendita (non seguite, ne con disposta presenza del notaio, ne tantomeno per il rispetto dei termini e modalità di assegnazione "all'offerta più alta"!!), impone il rispetto delle norme in materia civile e pertanto, a mio avviso, lo stesso Liquidatore non ha poteri per poter addirittura bonificare un offerta non valida ne sotto l'aspetto civile ne addirittura penale (se immagginiamo il profilo dell'antireciclaggio previsto dal legislatore con l'esclusione dell'offerta conto terzo fatta da un soggetto privo di procura ovvero non avvocato).

Inoltre, la mia offerta risulta ben anche superiore rispetto alla seconda ed ultima viziata offerta.

Pertanto, tutto quanto detto, sono a richiederVi ulteriore conferma in ordine ad una attivanda procedura a tutela dei miei diritti.

Grazie

 

inexecutivis pubblicato 25 luglio 2019

Le precisazioni fornite confermano le nostre perplessità. L'offerta doveva essere esclusa ed il bene doveva essere aggiudicato all'unico offerente valido.

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