Utilizzo del fondo da parte del delegato alla vendita

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  • Ultimo messaggio 13 gennaio 2021
Pietro Petrichiutto pubblicato 11 gennaio 2021

Buonasera,

Vi chiedo gentilmente se il delegato alla vendita possa o meno utilizzare il fondo spese assegnatogli dal G.E.per il pagamento non solo della prevista pubblicità, ma anche delle altre spese per così dire funzionali alla vendita come ad esempio quelle relative alle ispezioni ipocatastali, fotocopie di atti giudiziari, marche da bollo, abbonamento software giuridico ecc.

In particolare sarei interessato a conoscere i riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi giudiziaria sui quali avrete la cortesia di basare il parere da me richiestoVi.

Si chiede infine di conoscere il vostro illustre parere circa la corretta intestazione delle fatture ed altri giustificativi contabili afferenti alle predette spese.

Ringraziandovi anticipatamente, porgo cordiali saluti

 

inexecutivis pubblicato 13 gennaio 2021

L’art. 2, comma 4  del d.m. 15.10.2015, n. 227, recante “Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, prevede che “Al professionista delegato spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10 per cento dell'importo del compenso determinato a norma del presente articolo, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese”.

Dunque, il fondo spese ricevuto dal professionista delegato può essere utilizzato solo per il pagamento di quelle spese che siano documentabili come specificamente destinate agli adempimenti di cui all’art. 591-bis c.p.c., mentre non possono essere destinate a sostenere le spese dello studio, che certamente servono anche all’adempimento dell’incarico, ma che non sono direttamente ed esclusivamente riferibili ad esso, e che invece giustificano la previsione del rimborso delle spese generali.

Tutto questo, evidentemente, salvo diversa disposizione contenuta nell’ordinanza di vendita.

A proposito della fatturazione, osserviamo quanto segue.

Al fine di inquadrare compiutamente la questione e spiegare le ragioni del nostro convincimento riteniamo utile dare conto, preliminarmente, delle norme che disciplinano il regime delle spese del processo, e dunque anche delle spese dell'esecuzione.

Prima fra tutte l'art. 8 d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (meglio noto come Testo unico delle spese di giustizia), a mente del quale ciascuna parte provvede:

- alle spese degli atti processuali che compie;

- alle spese degli atti processuali che chiede;

- ad anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.

Si tratta di una previsione che ricalca la originaria formulazione dell'art. 90 c.p.c., che l'art. 299 del citato testo unico ha abrogato.

Dunque, in forza di questa disposizione, la parte processuale è tenuta ad un onere di anticipazione, che riguarda le spese degli atti che compie, di quelli che chiede, nonché di quelli necessari al processo (anche se non richiesti ma adottati dal magistrato) quando la relativa anticipazione sia posta a suo carico dalla legge o dal giudice.

La norma va letta unitamente all'art. 91 c.p.c., (il quale prevede che il giudice, con il provvedimento con cui chiude il processo, pone definitivamente le spese dello stesso a carico del soccombente, salvo che non ritenga di compensarle, in tutto o in parte) e soprattutto all’art. 95 c.p.c., il quale a proposito del processo di esecuzione dispone che le spese sostenute dal creditore procedente e dal creditore intervenuto sono a carico di colui il quale ha subito l'esecuzione.

Quindi, in sede esecutiva, il creditore anticipa i costi della procedura e li recupera al momento della distribuzione del ricavato.

Ciò detto, e venendo alla domanda formulata, deve osservarsi che, sul piano fiscale, il creditore che anticipa questi costi non è il cessionario della prestazione ai sensi dell’art. 21, coma 2 let. e) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, né colui che esegue il pagamento del corrispettivo, limitandosi ad anticiparne temporaneamente i costi.

Invero, l’attività per la quale i costi sono sostenuti è svolta in favore della procedura, ed è sempre sul conto della procedura che il creditore versa le somme necessarie ad eseguirli.

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