URGENTE Doppia Offerta Familiari

  • 106 Viste
  • Ultimo messaggio 19 marzo 2019
salvatoremarcia pubblicato 15 marzo 2019

Buongiorno, vi presento la seguente condizione particolare:

Sono interessato a partecipare alla vendita di un bene immobile, per un asta senza  incanto.

Non potendo essere presente il giorno della vendita, e volendo evitare di fare una procura notarile ad un avvocato, siccome ho intenzione di aggiudicarmi il bene solo al minimo del prezzo e non effettuerei rilanci,  ho deciso comunque di partecipare presentando un'offerta.

Mia madre è interessata a partecipare alla vendita dello stesso bene ed è disposta a spendere anche più del prezzo minimo, ma effettuerebbe rilanci solo qualora, ci fossero anche altri partecipanti, perchè se ci fossero solo le nostre due offerte, non rilancerebbe, ed essendo la mia offerta superiore di 1€ rispetto alla sua, mi aggiudicherei il bene pur non essendo presente.

Dal punto di vista del funzionamento dell'asta e della presentazione delle offerte, so già come funziona, e so che sarebbe regolare.

Il mio dubbio è: essendo due parenti stretti che hanno presentato un offerta per lo stesso immobile, qualora mia madre non rilanci pur essendo l'unica offerente ad essere presente, e lasciando quindi che io mi aggiudichi l'asta, possiamo essere accusati di esserci preventivamente accordati, e quindi rendere nulla la gara, ed addirittura essere accusati di turbativa d'asta?

Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi chiarimento in merito

inexecutivis pubblicato 19 marzo 2019

La risposta al quesito formulato si ricava, a nostro avviso, dalla lettura dell’art. 573 c.p.c. a mente del quale se all’esito della gara nessuno effettua un rilancio, il bene viene aggiudicato al miglior offerente oppure, in caso di offerte uguali, all’offerente che per primo ha depositato l’offerta di acquisto.

Il punto è che i fatti descritti nella domanda potrebbero integrare il reato di cui all’art. 353 c.p., a mente del quale “Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Nel caso prospettato, infatti, le due offerte (sostanzialmente riferibili ad un unico centro di interessi) sarebbero presentate al solo fine di aggirare la diversa disciplina cui la vendita soggiace in caso di offerta unica.

Nel reato di turbata libertà degli incanti, il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi attività ingannevole che, diversa dalle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, sia idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara, anche attraverso anomalie procedimentali, quali il ricorso a prestanomi o l'indicazione di informazioni scorrette ai partecipanti, e a pregiudicare l'effettività della libera concorrenza, la quale presuppone la possibilità per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo. (Sez. 6, n. 42770 del 11/07/2014 - dep. 13/10/2014)

Close