Buongiorno a tutti.
Mi sono trovata, mio malgrado, in qualità di esecutata in una procedura coattiva immobiliare (l'avvocato di contoparte mi ha notificato ad una "dimora" inesistente in Italia, mentre sono residente AIRE).
Mi sono resa conto dell'esistenza della procedura in modo del tutto casuale e ho potuto fare opposizione agli atti esecutivi solo successivamente nei termini, anche temporali, di legge.
Esaminando il fascicolo dell'esecuzione, mi sono resa conto che l'udienza ex. art 569 cpc non mi è mai stata notificata (nonostante rilievi in questo senso alla controparte da parte del custode del bene, poi delegato) prima dell'udienza in cui è stata disposta la vendita (emessa il 15 febbraio 2022).
Successivamente a tale ordinanza di vendita, si è insinuato un nuovo creditore e il G.E. ha quindi rinviato l'udienza ex art. 569 cpc a nuova data.
Gradirei un parere giuridicamente fondato sulla correttezza di tale procedura, sia in merito all'insinuazione tardiva (a seguito dell'ordinanza di vendita) di un nuovo creditore, sia in merito al rinvio da parte del G.E. dell'udienza ex art. 569 cpc ad un momento successivo all'ordinanza di vendita stessa (senza peraltro sospendere o revocare quest'ultima).
Ringrazio in anticipo e spero che si possa avviare un'interessante discussione in merito.