udienza ex art. 499 5 e 6 comma cpc

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  • Ultimo messaggio 21 novembre 2019
penny pubblicato 18 novembre 2019

Gentilissimi, nella delega da poco ricevuta , mi viene chiesto di fissare udiuenzaq ex art. 499 5 e 6 comma cpc, con notifica al debitore a cura del creditore. per consentirgli il disconoscimento del credito . Mi chiedo questa udienza come si evince dalla lettura dell'art. deve essere fissata esclusivamente se vi sono creditori intervenuti successivamente ? o in ogni caso va fissata?. Grazie 

inexecutivis pubblicato 21 novembre 2019

I creditori intervenienti non titolati non partecipano automaticamente alla distribuzione del ricavato.

Il ricorso per intervento quando abbia ad oggetto crediti non titolati deve essere notificato al debitore nel termine di dieci giorni dal deposito. Si ritiene che il termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso non sia perentorio con la conseguenza che alla notificazione il creditore può provvedere anche in un momento successivo, al più tardi per l’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. Comunque la notificazione del ricorso è condizione necessaria per procedere alla instaurazione del procedimento incidentale di riconoscimento; in difetto, non radicandosi alcun contraddittorio con il debitore esecutato, il creditore non potrà beneficiare del procedimento finalizzato al riconoscimento dei crediti privi di titolo esecutivo.

Depositato l’intervento, con l’ordinanza con cui dispone la vendita il Giudice fissa la cosiddetta udienza di verificazione dei crediti. In questa udienza possono verificarsi due possibilità:

1.   Se il debitore non si presenta o non contesta espressamente il credito, questo si ha per riconosciuto e concorre alla distribuzione del ricavato;

2.   Se invece il debitore contesta il credito, il creditore potrà ottenere in sede di riparto l’accantonamento della somma pretesa se ricorrono due condizioni:

a.    Abbia espressamente formulato istanza di accantonamento;

b.    Dimostri di aver proposto, nei trenta giorni successivi all’udienza di verificazione, giudizio tendente ad ottenere l’accertamento giudiziale della sua pretesa.

La norma rimette al Giudice dell’esecuzione la determinazione della durata massima dell’accantonamento, che comunque non può eccedere i tre anni, i quali evidentemente decorrono dall’ordinanza di approvazione del piano di riparto che detto accantonamento dispone.

Sulla scorta di quanto detto ci pare di poter affermare che la fissazione e la celebrazione dell’udienza sarà necessario solo in presenza di creditori intervenuti non titolati.

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