Tettoia esterna abusiva - diritto del debitore di smontarla?

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  • Ultimo messaggio 02 maggio 2022
kambal pubblicato 02 aprile 2022

Nella parte esterna di un locale commerciale, al piano terra, in condominio venduto all'asta è presenta una tettoia in legno appoggiata al muro dell'immmobile staggito in un area di pertinenza del locale.

Dalla perizia si evince, che tale opera non è stata autorizzata perchè il debitore non ha mai provveduto a presentare apposito nulla osta condominiale e non ha mai versato gli oneri concessori.

Il geometra del comune riferisce al CTU che allo stato attuale la tettoia è da ritenersi opera non autorizzata e che è necessario depositare istanza in sanatoria e procedere al versamento degli oneri concessori.

Stando così le cose, il debitore al momento del rilascio dell'immobile all'aggiudicatario ha diritto a smontare la detta costruzione in legno?

Ringrazio anticipatamente per la risposta.

Saluti

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inexecutivis pubblicato 07 aprile 2022

No, poichè essa fa comunque parte del compendio pignorato. L'unico legittimato ad assumere le determinazioni del cas osarà l'aggiudicatario.

kambal pubblicato 12 aprile 2022

Grazie per la risposta.

Ma a quali conseguenza va incontro il debitore che si appropria, senza autorizzazione, di beni che rientrano nel compendio pignorato?

Ci sono conseguenze civili e penali?

Il debitore che pretende dei soldi dall'aggiudicatario per lasciare dei beni che fanno parte del compendio ereditario, a cosa va in contro sia in sede civile che penale?

Cordiali saluti e grazie per le delucidazioni.

robertomartignone pubblicato 12 aprile 2022

In tal caso si parla di appropriazione indebita , di ricatto/estorsione  in breve  di comportamenti e condotte con rilevanza penale comunque sia la situazione  va specificata meglio ...

inexecutivis pubblicato 15 aprile 2022

La rimozione di un manufatto che fa perte del compendio pignorato costituisce retato sanzionato dall'art. 388, comma terzo, cp, mentre la pretesa di somme di ranaro potrebbe costituire un ben più grave reato di estorsione.

vincdec10 pubblicato 16 aprile 2022

In un immobile in comunione dei beni, sottoposto ad esecuzione forzata,è presente un regolamento sull cosa comune con il quale si afferma l'esistenza di una comunione tacita familiare.

Successivamente in data precedente alla trascrizione del pignormaneto,vi è un verbale di assemblea con il quale vi è un atto di  cessione delle cose/parti comuni (area di sedime, fondazioni,muri maestri, perimentrali,scale,tetti con relativi accessori e pertinenze ecc) dell'immobile (ora pignorato) a favore di un solo ex comunista che ne è diventato proprietario esclusivo. 

In sostanza l'edificio è rimasto in comunione dei beni tra i coniugi ma le parti comuni appartengono in virtù del regolamento appena accenanto ad un terzo non debitore della procedura esecutiva.

Ci chiediamo se in caso di vendita forzata con esito postivo, il bene sarebbe venduto gravato dai diritti di proprietà di questo terzo.

inexecutivis pubblicato 23 aprile 2022

A nostro avviso l'atto posto in essere è nullo per difetto di causa, anche se esso fosse stato trascritto prima della trascrizione del pignoramento.

Inoltre, è possibile che lo scioglimento avvenuto implichi la violazione del divieto di cui all'art. 1112 cc, a mente del quale non può essere chiesto lo scioglimento della comunione in relazione a cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso cui sono destinate. La disposizione è ripresa, per gli edifici, dall'art. 1119.

Riteniamo dunque che la cessione sia tam quam non esset, e quindi inopponibile all'aggiudicatario.

vincdec10 pubblicato 25 aprile 2022

Capisco, ma da titolo risulta che comunque il terzo proprietario dei beni comuni ha lasciato tali cose indivise ed ha concesso comunque l'uso eslusivo a lui e agli altri due comunisti della comunione.

inexecutivis pubblicato 27 aprile 2022

Il titolo è inopponibile. Dal contenuto della domanda, se non si tratta di una vendita (nulla per le ragioni che abbiamo detto) potrebbe trattarsi della costituzione di un diritto di uso.

Anche in questo caso non vi sarebbero problemi.

Il diritto di uso, (così come il diritto di abitazione) è un diritto reale disciplinato dagli artt. 1021 e ss c.c., a mente del quale “Chi ha il diritto di uso può servirsi della cosa…”

Inoltre, ai fini che qui interessano, ai sensi del successivo art. art. 1026 c.c. le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all’uso e all’abitazione.

Orbene, poiché ai sensi dell’art. 2643, comma primo, n. 4 c.c., i contratti che costituiscono o modificano (tra gli altri) il diritto di abitazione sono soggetti a trascrizione, la conseguenza sarà che, in virtù di quanto previsto dall’art. 2644, 2914, 2915 e 2919 c.c., il diritto di uso, se trascritto in data successiva al pignoramento (o all’ipoteca), sarà inopponibile all’aggiudicatario.

Anche se il negozio fosse ricostruibile come comodato valgono le stesse conclusioni.

A nostro avviso il contratto di comodato non è opponibile all'aggiudicatario.

Trib. Torino Sez. III Ord., 07-05-2007, ha condivisibilmente affermato che “Il contratto di comodato stipulato dal precedente proprietario in epoca anteriore al suo trasferimento non è opponibile all'acquirente del bene; e ciò in quanto, per effetto del trasferimento in suo favore, il compratore acquista ipso iure il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa. In ogni caso, un comodato non è opponibile all'aggiudicatario di un immobile acquistato in sede di vendita forzata nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare; ed invero, l'art. 2923, co. 1, c.c. consente l'opponibilità all'acquirente delle sole locazioni aventi data certa anteriore al pignoramento".

Argomenti in questo senso si ricavano anche da Cass. 11424/1992.

Il medesimo concetto si ricava anche dalla lettura di Cass. sez. I, 30.7.2009, n. 17735, la quale ha confermato la sentenza della corte di appello di Napoli che aveva ritenuto inopponibile al fallimento il contratto di comodato stipulato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, ritenendo inapplicabile l’art. 2923 c.c., il quale regola esclusivamente le condizioni di opponibilità della locazione.

vincdec10 pubblicato 27 aprile 2022

Capisco.

Crediamo anche noi  in qualità di creditori che il titolo sia inopponibile alla procedura, ma stando a quanto ci ha detto l'avv. della controparte si tratterebbe di un patto speciale sulla cosa comune (una permuta con scambio  della proprietà su cose comune   con diritto d'uso esclusivo).

Tale atto avrebbe una data certa autenticata, anteriore alla trascrizione del pignoramneto.

Questo atto, secondo il legale del terzo proprietario non debitore , si gioverebbe, in quanto facente parte di un regolamento su cosa comune, una  trascrizione di diritto sostanziale opponibile ai terzi.

Detto ciò vi ringraziamo per la precisa interpretazione e spiegazione della risposta.

inexecutivis pubblicato 02 maggio 2022

Non ci sembra che le spiegazioni dell'avv. di controparte siano convincenti.

Grazie a lei,

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