inexecutivis
pubblicato
10 dicembre 2018
Nel rispondere alla domanda riteniamo che occorra muovere dalla premessa per cui secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).
Se così è, siamo dell’avviso che se il trasferimento della proprietà si produce con il decreto di trasferimento, è da quel momento che l’acquirente - nuovo proprietario – ha diritto ad ottenere la consegna del bene, a prescindere dal fatto che l’effetto traslativo diventi irrevocabile in un momento successivo.
Poichè, tuttavia, accade a volte che tra il versamento del saldo del prezzo e l'adozione del decreto di trasferimento intercorra un lasso di tempo più o meno lungo, si potrebbe ovviare a questo inconveniente chiedendo al giudice di essere nominati costode del bene, in modo da anticipare i tempi entro cui si acquisisce la materiale disponibilità del bene.