inexecutivis
pubblicato
08 settembre 2019
Per rispondere al quesito formulato riteniamo utile partire dalle previsioni di cui all’art. 104 ter, comma 2 let. f) e comma 3 l.fall.
La prima prevede che nel programma di liquidazione il curatore indichi il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell’attivo.
La seconda dispone che questo termine non può eccedere i due anni dal deposito della sentenza di fallimento, a meno che il curatore non motivi le specifiche esigenze per le quali è prevedibili un termine superiore.
Così ricostruito il panorama normativo di riferimento, è da ritenere che non esiste un termine entro il quale pubblicare l’avviso di vendita, bensì solo un termine entro il quale le operazioni di liquidazione devono concludersi.
Va precisato che la disciplina indicata è destinata a subire una parziale modifica allorquando entrerà in vigore il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il quale all’art. 216 prevede, tra le altre cose, che nel termine di dodici mesi dall'apertura della procedura debba tenersi il primo esperimento di vendita (dovendosene svolgere complessivamente 3 all’anno, nel caso di immobili, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento.