inexecutivis
pubblicato
06 maggio 2019
La risposta al quesito formulato richiede di distinguere le vendite esecutive da quelle fallimentari.
Con riferimento alle prime la risposta si ricava, dalla lettura dell’art. 569, comma terzo, c.p.c., a mente del quale il giudice con l’ordinanza di vendita fissa il termine, “non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571” c.p.c.
In sede fallimentare invece occorre avere riguardo all’art. 104 ter l.fall., il quale al comma 2 let. f) prevede che il programma di liquidazione debba indicare il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell’attivo, che comunque, ai sensi del comma terzo della medesima disposizione, non può essere superiore ai due anni decorrenti dalla data di dichiarazione di fallimento, termine che può essere maggiore se il curatore nel programma di liquidazione ne specifichi le ragioni.
Le regole di governo dei tempi della liquidazione dell’attivo fallimentare saranno ancora più stringenti all’esito della entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui art. 213, comma 6 prescrive che nel programma di liquidazione sia indicato il termine entro il quale deve avere inizio l’attività di liquidazione ed il tempo di suo presumibile completamento, con l’ulteriore avvertenza che entro 12 mesi dall’apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, ne autorizzi il differimento.