inexecutivis
pubblicato
13 febbraio 2021
Ai sensi dell’art. 579 comma 2 c.p.c. le offerte possono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
Il comma terzo aggiunge che i procuratori legali (ed oggi, quindi, gli avvocati, poiché la figura del procuratore legale è stata abrogata dell'art. 3 della L. n. 27 del 1997) possono offrire anche per persona da nominare.
Nelle offerte per persona da nominare la legittimazione dell’avvocato è derivata, nel senso che promana dal nominando, con la conseguenza che all’avvocato si estendono i limiti di legittimazione della persona per conto della quale l’offerta è formulata. Ne deriva che se quest’ultima non può partecipare alla vendita (perché ad esempio è il debitore) l’offerta si consoliderà in capo all’avvocato.
Se l’offerente-avvocato diviene aggiudicatario per persona da nominare dovrà, ai sensi dell’art. 583 c.p.c., dichiarare in cancelleria, nei tre giorni successivi all’aggiudicazione, il nome della persona per la quale ha formulato l’offerta, depositando la relativa procura, con l’avvertenza che in difetto rimarrà obbligato in proprio.
Non vi sono unanimità di consensi in ordine alla data della procura, essendo incerto se essa debba essere rilasciata prima della presentazione dell’offerta o se possa intervenire anche prima dell’aggiudicazione o anche dopo, purché chiaramente prima della scadenza del termine dei tre giorni fissato dall’art. 583 c.p.c.
L’art. 583 nel prevedere che l’offerente deve dichiarare nei tre giorni il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta sembrerebbe presupporre un mandato precedentemente conferito.
La prassi tuttavia ritiene valide anche procure successive, le quali potrebbero validamente sanare l’operato del falsus procurator ex art. 1399 c.c.