TEMPI CONSEGNA VERBALE AGGIUDICAZIONE

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  • Ultimo messaggio 15 ottobre 2018
momo pubblicato 13 ottobre 2018

Buonasera,

sono nuovo, spero nel vostro aiuto! l'11/09 mi sono aggiudicato una casa all'asta come unico offerente e ho 120gg per fare il saldo. Il problema è che ad oggi è passato piu' di un mese e non ho ancora ricevuto il verbale di aggiudicazione. Da aggiungere che il verbale e' gia nelle mani del curatore, ma ad ogni mio sollecito, lui prende tempo. Devo ricorrere ad un mutuo per il saldo e la banca non manda avanti la pratica in quanto manca il verbale e i giorni passano..

1)Vorrei chiedervi se ci sono dei tempi certi per la consegna del verbale a cui il curatore deve obbligatoriamente attenersi.

2) E' vero che il verbale deve essere consegnato con il conteggio del saldo/competenze, o possono essere consegnati separatamente(mi dice che deve aspettare il conteggio senno' non puo' darmelo)

3) Posso scrivere al giudice per sollecitare la consegna del verbale

4) Secondo voi tutto questo tempo e non so quanto ne passera ancora, è prassi? E nel caso come mi devo comportare?

Grazie per il vostro aiuto

 

inexecutivis pubblicato 15 ottobre 2018

Il verbale di aggiudicazione è un atto della procedura, rispetto al quale l’aggiudicatario ha diritto di copia, essendo evidentemente interessato direttamente allo stesso.

A prescindere da questa elementare considerazione, osserviamo che l’obbligo del commissario liquidatore di consegnare il verbale di aggiudicazione è riconducibile all’obbligo di buona fede.

Proviamo a spiegare il perché.

Costituiscono principi generale dell’ordinamento quelli secondo cui le obbligazioni debbono essere adempiute secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).

La buona fede rappresenta uno dei principi portanti dell’ordinamento, principio qualificato in dottrina come principio di ordine pubblico.

Nell’adempimento delle obbligazioni (di tutte le obbligazioni, indipendentemente dalla fonte legale o negoziale delle stesse) la buona fede si impone quale obbligo di salvaguardia, prescrivendo alle parti di agire in modo da preservare integri gli interessi dell’altra. Questo impegno di solidarietà, che si proietta al di là di quanto specificatamente previsto nel contratto (o nella legge), trova un limite nell’interesse del soggetto che è chiamato ad adempiere. Questi, cioè, è tenuto a far salvo l’interesse altrui ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico.

In questi termini si è detto che la buona fede identifica l’obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.

La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fatto propri questi concetti, affermando che “L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio” (Cass. Sez. 3, n. 3462 del 15/02/2007).

Traslando questi concetti al caso di specie, riteniamo che, in base al principio di buona fede, il liquidatore abbia l’obbligo di consegnare all’aggiudicatario il verbale di aggiudicazione. Si tratta di atto che egli detiene per ragioni del suo ufficio e che può inviare senza nessuno sforzo all’aggiudicatario.

Aggiungiamo inoltre che ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., in caso di delega delle operazioni di vendita tutte le operazioni che devono essere compiute dal cancelliere o in cancelleria, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio.

Peraltro, se il saldo prezzo deve essere versato mediante ricorso al credito, normalmente la banca chiede copia del verbale di aggiudicazione, soprattutto se sarà essa medesima a provvedere al versamento in favore della procedura con iscrizione ipotecaria sull’immobile.

In definitiva, le suggeriamo di diffidare formalmente il delegato alla consegna del verbale di aggiudicazione, esplicitando che lo stesso è necessario anche alla erogazione del finanziamento da parte della banca, avvertendolo che in difetto la questione sarà sottoposta al giudice dell'esecuzione.

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