La domanda richiede una risposta articolata in quanto non esistono norme che disciplinino specificatamente l’argomento.
La disposizione di riferimento è quella di cui all’art. 569 c.p.c., a mente del quale il giudice con l’ordinanza che dispone la vendita prescrive, tra le altre cose, entro quale termine (che non può essere superiore a 120 giorni dall’aggiudicazione) l’aggiudicatario sia tenuto al versamento del saldo prezzo, termine che, come non, è improrogabile. Così la giurisprudenza, secondo la quale “In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l’intero sviluppo della vendita forzata - l’uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte” (Cass. Sez. III, 29 maggio 2015, n.11171).
Le modalità operative attraverso le quali queste norme dispiegano i loro effetti sono normalmente stabilite con l’ordinanza di vendita, la quale costituisce la lex specialis del procedimento liquidatorio (così Cass. 9255/2015), sicchè in prima battuta occorrere rispondere all’interrogativo formulato suggerendo un’attenta lettura dell’ordinanza di vendita per stabilire cosa il giudice dell’esecuzione abbia prescritto in proposito.
Detto questo, osserviamo che nella prassi le scelte compiute dai tribunali sono diverse.
In taluni, si prevede che l’aggiudicatario entro un certo termine versi, unitamente al saldo prezzo, un determinato importo (ad esempio il 20% del prezzo di aggiudicazione) per spese di trasferimento, salvo conguaglio.
Altri uffici invece prescrivono che, intervenuta l’aggiudicazione, il professionista delegato comunichi l’importo delle spese di trasferimento.
Traendo le fila delle riflessioni sin qui svolte, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è il seguente. Se l’ordinanza di vendita avesse previsto il versamento di un dato importo (calcolandolo ad esempio in misura percentuale rispetto al prezzo di aggiudicazione) non resta che provvedere.
Se invece dovesse essere prescritto che il professionista delegato comunichi l’importo delle spese, e la comunicazione tardasse a giungere, non resta che versare comunque il saldo prezzo (il cui importo è noto) comunicando formalmente (a mezzo pec o raccomandata a.r.) al delegato che si provvederà al versamento delle spese di trasferimento nel momento in cui sarà comunicato il relativo importo.