inexecutivis
pubblicato
27 settembre 2018
L'art. 16 D.L. 14/02/2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con l 8 aprile 2016, n. 49 contiene disposizioni che trovavano applicazione, in forza del comma terzo, per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2017 (in forza dell'art. 1 comma 32 let. c) l. 11.12.2017, n. 232).
Esse pertanto oggi non sono più vigenti.
L'acquisto, pertanto, sarà assoggettato all’applicazione dell’IVA (nella misura ordinaria del 22%), ove l’aggiudicatario sia un soggetto passivo Iva e si tratti di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria. Ai fini tributari ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con l. 4.8.206, n. 248 “un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”.