Tassazione sulla plusvalenza

  • 59 Viste
  • Ultimo messaggio 09 maggio 2019
fabio.ph pubblicato 06 maggio 2019

Buongiorno,

Vorrei sapere se interpreto bene l’art. 67, comma 1 let. b) d.P.R. 917/1986, secondo cui sono soggette a tassazione “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”.

Quindi, se io acquisto un immobile all'asta ed usufruisco sin da subito dei benefici prima casa, adibendo tale casa a mia principale abitazione, potrei rivenderla dopo diciamo 6 mesi non dovendo pagarne la tassazine sulla plusvalenza. 

Ringrazio

inexecutivis pubblicato 09 maggio 2019

Esatto.

La risposta alla domanda si ricava dal citato art. 67, comma 1 let. b) d.P.R. 917/1986.

La norma esclude l’applicazione della plusvalenza quando il bene rivenduto sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del tempo intercorso tra la data di acquisto e quello di rivendita.

L’espressione “maggior parte” a nostro avviso deve essere intesa nel senso che il tempo in cui l’immobile è stato destinato ad abitazione principale deve essere superiore al tempo in cui non lo è stato.

Close