Status giuridico-finanziario compravendita all’asta

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  • Ultimo messaggio 07 luglio 2021
bardonecchio pubblicato 02 luglio 2021

Salve,

vorrei capire come si inquadra dal punto di vista finanziario e giuridico l'operazione di acquisto di una casa all'asta. Mi spiego meglio: un operatore finanziario, una banca o un ente che eroga prestiti e mutui può rifiutare un'erogazione sulla base del fatto che l'acquisto in asta non rientra fra le operazioni per cui quel determinato ente concede erogazioni di denaro? In altre parole, l'acquisto di un immobile in asta si configura come qualcosa di completamente diverso dall'acquisto dello stesso immobile nel libero mercato? Non sto parlando di un rifiuto sulla base di una analisi delle capacità economiche dell'aggiudicatario di restituire la somma, il che naturalmente sarebbe più che legittimo, ma di un rifiuto a priori senza neppure sapere di cifra avrebbe bisogno l'aggiudicatario, senza aver chiesto alcun tipo di documento, busta paga, cud, certificato stipendiale ecc., del tipo "non si concedono prestiti o mutui per acquisti di immobili in asta ma soltanto per acquisti di immobili in libero mercato". È legittimo un tale atteggiamento oppure discrimina ingiustificatamente chi decide di comprare un immobile all'asta piuttosto che in regime di libero mercato? Grazie.

inexecutivis pubblicato 07 luglio 2021

 Rispondiamo all'interrogativo osservando che il terzo comma dell’art. 585 c.p.c., prevede la possibilità che il versamento del prezzo venga eseguito dalla banca, che eroga direttamente in favore della procedura il mutuo contratto dall’acquirente, con garanzia ipotecaria di primo grado sull’immobile oggetto di vendita.

Se in sede di vendita l’aggiudicatario dichiarerà che intende avvalersi di questo meccanismo, è opportuno che il professionista delegato:

  1. consegni quanto prima all’aggiudicatario copia del verbale di aggiudicazione, poiché sulla scorta di esso la banca effettuerà il versamento del saldo prezzo;
  2. in vista della predisposizione della bozza del decreto di trasferimento il delegato acquisisca copia autentica del contratto di finanziamento.

Al fine di rendere operativa la norma e di limitare al massimo i possibili profili di rischio per la banca, l'ABI ha elaborato due protocolli che si occupano di disciplinare le modalità attraverso cui la previsione dell'art. 585, comma 3, c.p.c., può concretamente applicarsi.

Secondo il primo protocollo, la stipula del contratto di mutuo, il versamento della somma mutuata in favore della procedura, l'emissione del decreto di trasferimento ed suo deposito in cancelleria avvengano contestualmente davanti al Giudice dell'esecuzione.

Il secondo protocollo, invece, utilizza il meccanismo della ipoteca su cosa altrui, e prevede che i passaggi appena descritti si realizzino in tempi diversi.

In particolare, secondo questi protocolli, il soggetto potenziale acquirente contatterà la banca (ovviamente in tempo utile per il deposito dell'offerta di acquisto) la quale procederà all'istruttoria del finanziamento comunicandone l'esito almeno 15 giorni prima della vendita e sottoscrivendo con il mutuatario un preliminare di mutuo sottoposto alla condizione sospensiva dell'aggiudicazione.

A questa condizione per la verità il protocollo aggiunge anche quella del successivo trasferimento del bene all'aggiudicatario, ma si tratta di cuna condizione impossibile, in quanto il trasferimento del bene avverrà necessariamente, per espressa previsione dell'art. 596 c.p.c., dopo il versamento del saldo prezzo, e dunque dopo la stipula del contratto definitivo di mutuo.

Si osservi che questo preliminare consente all'istituto di credito di recedere dal contratto:

  1. in caso di oggettiva modifica delle condizioni patrimoniali e reddituali del mutuatario ai sensi dell'art. 1822 c.c.;
  2. nel caso in cui risultino vizi dell'immobile ai sensi dell'art. 1490 c.c.;
  3. nel caso in cui risultino gravami opponibili all'aggiudicatario, benché segnalati dall'esperto nominato per la stima nella sua relazione.

All'esito della vendita, se il promissario mutuatario non risulterà aggiudicatario, il contratto preliminare di mutuo si risolverà automaticamente.

Viceversa, in caso di aggiudicazione, le prati procederanno alla stipula del definitivo, contenente:

  1. l'assenso del mutuatario alla iscrizione ipotecaria di primo grado (sostanziale, in quanto le ipoteche eventualmente iscritte saranno cancellate ex art. 586 c.p.c.)
  2. la delega del mutuatario alla banca di erogare direttamente alla procedura l'importo del finanziamento.

Avvenuto il versamento, il Giudice adotterà il decreto di trasferimento ed il delegato provvederà immediatamente alla sua trascrizione.

Al fine di avviare la procedura il primo passo da compiere è comunque quello di individuare quali sono le banche convenzionate con il suo Tribunale.

Per reperire questa informazione potrà chiedere al professionista delegato, alle banche medesime, alla cancelleria del Tribunale, oppure provare a vedere se sul sito del Tribunale viene fornita questa informazione.

Sul sito dell’ABI (associazione bancaria italiana è possibile consultare l’elenco dei tribunali e delle banche convenzionate, al seguente indirizzo https://www.abi.it/Pagine/Normativa/Affari-Legali/Procedure-esecutive-Aste-immobiliari.aspx

E' evidente che l'acquisto all'asta sia un qualcosa di diverso dal libero mercato, poichè si tratta di acquistare un bene gravato da una formalit pregiudizievole, per cui la ritrosia della banca, per quanto ingiusitificata, è comprensibile.

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