inexecutivis
pubblicato
25 settembre 2019
Le modalità di "attuazione" (e non di "esecuzione") dell'ordine di liberazione, sono state completamente riscritte prima dal Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119, che ha significativamente modificato i commi terzo e quarto dell'art. 560 c.p.c., e successivamente dal dall’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, il cui effetti si produrranno solo per le esecuzioni intraprese a partire dal 13 febbraio 2019.
Prima di quest’ultimo intervento normativo l’art. 560 prevedeva che la liberazione venisse attuata dal custode “senza oneri per l’aggiudicatario” il che significava che i costi della liberazione sono interamente a carico della procedura esecutiva, ed il creditore.
Questa precisazione non è più contenuta nel novellato art. 560.
Questo ha delle conseguenze rilevanti.
Invero, per le procedure iniziate prima del 13 febbraio 2019 riteniamo che, nel silenzio dell’ordinanza di vendita, le spese di liberazione dell’immobile debbano gravare sulla procedura, ma non ci sembra censurabile l’ordinanza del giudice dell’esecuzione con la quale si decidesse di porle a carico dell’aggiudicatario, non trattandosi di norma inderogabile, così come non sembrerebbero essere inderogabili, in generale, le spese che ripartiscono tra massa ed aggiudicatario le spese di esecuzione. Si è infatti affermato, per esempio, che “In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 cod. civ. e 586 cod. proc. civ. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili”. (Cass. n. 10909 del 25.7.2002).
Per le procedure iniziate a partire dal 13 febbraio 2019 il discorso è diverso perché la norma non individua il soggetto tenuto al pagamento delle spese di liberazione, sicché in ogni caso sarà necessario un provvedimento del giudice dell’esecuzione.