Spese condominiali ordinarie e straordinarie di una casa al 50%

  • 79 Viste
  • Ultimo messaggio 22 gennaio 2019
claudia@2019 pubblicato 18 gennaio 2019

buonasera, sono proprietaria al 50% di un appartamento dove risiedo, l'altro 50% è dell'ex marito.

non ho l'uso esclusivo dell'appartamento, non ci sono accordi, volevo sapere se le spese condominiali ordinarie e straordinarie sono da divedersi al 50%.

a breve inizierà la causa per l'assegnazione/vendita dell'immobile

 

grazie

Claudia

inexecutivis pubblicato 22 gennaio 2019

Con riferimento alle obbligazioni condominiali, la relativa disciplina va ricercata nell’art. 67, commi 6, 7 e 8 delle disp. att c.c., le quali, sebbene dettate per disciplinare i rapporti condominiali del nudo proprietario e dell’usufruttuario, valgono anche per il titolare del diritto di abitazione in forza della previsione di cui all’art. 1026, che estende al diritto di abitazione le disposizioni relative all’usufrutto.

Orbene: in forza del comma 8 della citata disposizione usufruttuario e proprietario sono obbligati in solido nei confronti del condominio per i contributi dovuti all’amministrazione condominiale.

Con riferimento ai rapporti interni, invece, riteniamo che occorra distinguere tra le spese di manutenzione ordinaria o che attengono al semplice godimento delle parti comuni, spese di manutenzione straordinaria, miglioramenti ed addizioni, in ragione del fatto che la legittimazione a partecipare alle relative assemblee di riferimento e variamente ripartita tra proprietario ed usufruttuario.

Per le prime il nudo proprietario che sia stato costretto a pagare potrà rivalersi nei confronti dell’usufruttuario, legittimato a partecipare all’assemblea.

Per le spese di manutenzione straordinaria, invece l’obbligo di pagamento permane in capo al nudo proprietario (che partecipa alla relativa assemblea), a meno che l’usufruttuario non si sia avvalso della facoltà di cui all’art. 1006, sostituendosi al nudo proprietario nell’esercizio del diritto di voto.

Infine, anche le spese che siano qualificabili come miglioramenti o addizioni gravano in capo al titolare del diritto di abitazione, poiché rispetto ad esse questi è legittimato ad esercitare il diritto di voto in assemblea.

Close