Buongiorno,
le spese condominiali che il CTU detrae dal valore di stima dell'immobile, queste devono essere pagate dall'acquirente anche se l'aggiudicazione avviene oltre i 2 anni?
grazie
Buongiorno,
le spese condominiali che il CTU detrae dal valore di stima dell'immobile, queste devono essere pagate dall'acquirente anche se l'aggiudicazione avviene oltre i 2 anni?
grazie
Per rispondere alla domanda occorre premettere che ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.p.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".
Per anno in corso si intende non l’anno solare (per intenderci, I° gennaio – 31 dicembre), bensì all’annualità. Così si è espressa Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7395 del 22/03/2017, secondo cui “In tema di ripartizione delle spese condominiali, l’espressione “anno in corso”, di cui al previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora, in seguito all’approvazione della l. n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. - va intesa, alla luce del principio della "dimensione annuale della gestione condominiale", con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, il quale può anche non coincidere con l’anno solare”.
Occorre ancora premettere che il subentro di cui parla l’art. 63 citato è quello che consiste nel trasferimento della proprietà dell’immobile, che nelle procedure esecutive si realizza con la pronuncia del decreto di trasferimento.
Sulla scorta di questi dati, se al momento della pronuncia del decreto di trasferimento le spese indicate dal perito fossero qualificabili come spese relative all’anno in corso o all’anno precedente (cosa che per la verità ci sembra alquanto improbabile poiché presupporrebbe una vendita molto ravvicinata rispetto alla data della perizia), esse andrebbero versate.
Ne deduco che il Condominio non ha ancun titolo di rivalsa ache se detta quota è stata accantonata dal CTU il sede di perizia?
Grazie.
Esatto.
Le spese rispetto alle quali l'aggiudicatario può essere chiamato a rispondere sono solo quelle di cui all'art. 63 disp att cpc.