Spese condominiali arretrate oltre i 2 anni richieste dall'avviso di vendita

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  • Ultimo messaggio 12 settembre 2019
maremonti pubblicato 26 agosto 2019

Buongiorno,

So che la legge dice che l'aggiudicatario deve pagare solo le spese condominiali dell'anno in corso e anno precedente.

Invece in un avviso di vendita ho visto scritto che si deve pagare tutte le spese condominiali arretrate anche oltre 2 anni perché previsto dal regolamento di condominio.

E in perizia il tecnico scrive che normativa prevede solo anno in corso e anno precedente e mette pure 2 stime, con tutte le spese condominiali e con solo ultimi 2 anni.

Il regolamento di condominio vale più della legge nazionale?

A me sembra assurdo che l'avviso di vendita preveda il pagamento di spese condominiali oltre i 2 anni.

Ecco l'asta: http://www.astalegale.net/Redirect/Detail/B1672311

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maremonti pubblicato 04 settembre 2019

Attendo una risposta, grazie

inexecutivis pubblicato 07 settembre 2019

A nostro avviso il regolamento di condominio non può derogare al criterio di riparto fissato dall'art. 63 disp att c.c., poichè esso si porrebbe  in contrasto con le previsioni di una norma imperativa.

In questi termini si è espressa la giurisprudenza (in un caso diverso, ma i cui connotati di fondo coincidono) laddove ha affermato che "La delibera condominiale che, a maggioranza ed in deroga al criterio legale del consumo effettivamente registrato o del valore millesimale delle singole unità immobiliari servite, ripartisca in parti uguali tra queste ultime le spese di esercizio dell'impianto di riscaldamento centralizzato è, indipendentemente dal precedente criterio di riparto adottato nel condominio, nulla per impossibilità dell'oggetto, giacché tale statuizione, incidendo sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata dalla legge o per contratto, eccede le attribuzioni dell'assemblea e pertanto richiede, per la propria approvazione, l'accordo unanime di tutti i condomini, quale espressione della loro autonomia negoziale" (Cass. Sez. II, 04/08/2017, n. 19651).

In questo caso una delibera o un regolamento siffatto, derogando alla previsione normativa (art. 63 disp. att. c.c.) che determina la misura della contribuzione del condomino subentrante, richiederebbe inevitabilmente il consenso di questi.

maremonti pubblicato 09 settembre 2019

"In questo caso una delibera o un regolamento siffatto, derogando alla previsione normativa (art. 63 disp. att. c.c.) che determina la misura della contribuzione del condomino subentrante, richiederebbe inevitabilmente il consenso di questi."

Significa solo con il consenso del condomino subentrante ?

E allora perché un delegato di vendita, peraltro avvocato, scrive in un avviso di vendita che l'aggiudicatario dovrà pagare spese condominiali oltre i 2 anni passati?

inexecutivis pubblicato 12 settembre 2019

Esatto.

Occorrerebbe il consenso anche del condomino subentrante.

Sul fatto poi che l'avviso di vendita rechi una previsione di questo tipo non siamo in grado di offerire una risposta.

Possiamo solo dire che la cosa non ha base normativa.

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