Come abbiamo avuto modo di precisare in precedenti risposte, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.p.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".
Per anno in corso si intende nonumo l’anno solare (per intenderci, I° gennaio – 31 dicembre), bensì all’annualità (nel senso che la nozione di anno in corso vada riferita non già all’anno solare, bensì all’anno di gestione, si è pronunciata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale “In tema di ripartizione delle spese condominiali, l’espressione “anno in corso”, di cui al previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora, in seguito all’approvazione della l. n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. - va intesa, alla luce del principio della "dimensione annuale della gestione condominiale", con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, il quale può anche non coincidere con l’anno solare” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7395 del 22/03/2017).
Dunque, venendo alla domanda formulata, per verificare quali spese gravano anche sull’aggiudicatario occorrerà verificare quale sia l’annualità in corso al febbraio 2017.
Quanto al consumo idrico, non riteniamo affatto che i consumi del vecchio proprietario possano essere ascritti al nuovo.
Allo stesso modo riteniamo che non siano dovuti i costi relativi a lavori la cui esecuzione è stata deliberata nel 2012.
In questo senso ci sembra orientata la Cassazione, la quale in materia di interventi di straordinaria manutenzione ha statuito che “In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ.” (Cass., 3.12.2010, n. 24654).