inexecutivis
pubblicato
14 settembre 2017
Il contenuto della domanda impone al cune precisazioni al fine di sgomberare il campo da possibili equivoci.
Se, come si legge nel quesito formulato, la procedura è nata ad iniziativa del condominio per il mancato pagamento di spese condominiali, il ricavato dalla vendita andrà, appunto, al condominio, indipendentemente alle annualità cui quel debito condominiale si riferisce.
Detto questo, va aggiunto che, indipendentemente dalle annualità cui si riferiscono i debiti per i quali il condominio ha agito, l’acquirente del bene pignorato risponde “in solido” con il precedente condomino delle spese che siano riferibili all’annualità in corso ed all’annualità precedente al decreto di trasferimento a mente dell’art. 63 disp att c.p.c..
Quindi, in definitiva, per verificare se, nel caso prospettato dalla domanda, per le spese del 2015 possa essere chiamato a rispondere “anche” ‘acquirente, occorrerà verificare se alla data di emissione del decreto di trasferimento quelle spese siano riferibili all’anno in corso o all’anno precedente alla data del decreto.
Precisiamo, ancora, che intrapresa la procedura esecutiva per il pagamento di alcune spese condominiali (facciamo ad esempio relative all’anno 2013) il condominio non potrà pretendere di partecipare alla distribuzione anche per crediti relativi alle annualità successive se prima non si minirà di un titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo) che gli riconosca il credito.