Spese condominiali

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  • Ultimo messaggio 14 settembre 2017
tequero pubblicato 10 settembre 2017

Entro quanto tempo devono essere saldate le spese condominiali a carico dell'aggiudicatario e riguardanti i 2 anni precedenti dal momento che viene emesso il decreto di trasferimento?Ed inoltre...chi é tenuto ad indicare l' ammontare totale delle spese condominiali, l'amministratore o il delegato?Possono rifiutarsi di fornire tale dato?Grazie

Salvatore

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inexecutivis pubblicato 11 settembre 2017

A nostro avviso, la corretta interpretazione dell'art. 63 disp att cc (il quale fa sorgere l'obbligazione dell'acquirente dal momento del "subentro", cioè dal momento di emissione del decreto di trasferimento), impone di ritenere che l'obbligazione decorre dalla data in cui la stessa viene richiesta.

E' chiaro, tuttavia, che il creditore, vale a dire il condominio, deve fornire la prova della richiesta formulata, e dunque dovrà non solo indicare l'importo delle spese dovute, ma anche la documentazione giustificativa delle medesime.

tequero pubblicato 12 settembre 2017

Nel caso di procedimento aperto proprio per debito condominiale, il ricavato dell'asta va a coprire le spese che vanno dai 2 anni ad andar a ritroso visto che gli ultimi 2 anni sono a carico dell'aggiudicatario è corretto?Cioè....delle spese straordinarie sostenute nel 2015 per lavoro della facciata del palazzo sono a carico dell' aggiudicatario in quanto straordinarie come sostiene l amministratore?Grazie

inexecutivis pubblicato 14 settembre 2017

Il contenuto della domanda impone al cune precisazioni al fine di sgomberare il campo da possibili equivoci.

Se, come si legge nel quesito formulato, la procedura è nata ad iniziativa del condominio per il mancato pagamento di spese condominiali, il ricavato dalla vendita andrà, appunto, al condominio, indipendentemente alle annualità cui quel debito condominiale si riferisce.

Detto questo, va aggiunto che, indipendentemente dalle annualità cui si riferiscono i debiti per i quali il condominio ha agito, l’acquirente del bene pignorato risponde “in solido” con il precedente condomino delle spese che siano riferibili all’annualità in corso ed all’annualità precedente al decreto di trasferimento a mente dell’art. 63 disp att c.p.c..

Quindi, in definitiva, per verificare se, nel caso prospettato dalla domanda, per le spese del 2015 possa essere chiamato a rispondere “anche” ‘acquirente, occorrerà verificare se alla data di emissione del decreto di trasferimento quelle spese siano riferibili all’anno in corso o all’anno precedente alla data del decreto.

 

Precisiamo, ancora, che intrapresa la procedura esecutiva per il pagamento di alcune spese condominiali (facciamo ad esempio relative all’anno 2013) il condominio non potrà pretendere di partecipare alla distribuzione anche per crediti relativi alle annualità successive se prima non si minirà di un titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo) che gli riconosca il credito.

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