Sospensione procedura ex art. 54ter DL n. 18/2020 e necessità di riassunzione

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  • Ultimo messaggio 17 settembre 2020
osvaldo pubblicato 16 settembre 2020

Desidererei conoscere il Vostro parere in ordine alla necessità di riassunzione della procedura esecutiva immobiliare ex art. 627 c.p.c. che risulti sospesa ex art. 54ter DL n. 18/2020 "ex lege", senza una declaratoria in tal senso da parte del G.E. e quindi senza l'indicazione di un termine da osservare per la riassunzione.

In altre parole vorrei sapere se, a vostro giudizio, la sospensione ex lege, e quindi non concordata tra le parti, consenta al delegato di riprendere - alla scadenza del periodo di sospensione (30/10/2020) le attività di vendita senza alcun ulteriore input da parte del procedente o del G.E. ovvero se sia necessaria una formale istanza di riassunzione autorizzata dal giudice e, in caso affermativo, entro che termine detta istanza di riassunzione debba essere proposta.

In particolare, in assenza di un provvedimento del G.E. mediante il quale venga dichiarata la sospensione della procedura e disciplinate le modalità per la sua prosecuzione, quali iniziative ritenete che il creditore procedente e/o il delegato debbano assumere per evitare 'estinzione ex art.630 c.p.c.

La questione è cruciale in quanto risultano pendenti molte procedure per le quali il GE non ha pronunciato un formale provvedimento di sospensione ritenendo appunto che essa operasse ex lege senza necessità di ulteriore declaratoria.

Ringrazio.

Osvaldo Gasparotti

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inexecutivis pubblicato 17 settembre 2020

La questione prospettata non è di agevole soluzione, in ragione della lacunosità del dettato normativo.

È noto che Con l. 24 aprile 2020, n. 27 è stato introdotto, nel corpo del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, l’art. 54-ter, il quale dispone che “Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”.

Nulla si dice a proposito dell’ulteriore divenire della procedura, sicché evidentemente occorre chiedersi se e come la stessa prosegua allo spirare del termine suddetto.

Nel silenzio della norma le soluzioni adottate dai vari uffici non sono univoche. Prevale comunque l’idea che la procedura prosegua senza che sia necessario un atto di impulso o un provvedimento ad hoc da parte del giudice dell’esecuzione.

La ragione di questo (a nostro avviso condivisibile) orientamento muove dall’idea per cui la sospensione introdotta dalla disposizione in parola sia una sospensione a “ripresa necessaria”, poiché essa non è dettata dalla necessità di far fronte ad una situazione di stallo o di incertezza (si pensi al caso classico della opposizione all’esecuzione) che consente la ripresa della procedura solo quando, con un atto di impulso processuale (id est l’istanza di riassunzione) la parte interessata sia atto che quella situazione determinante la sospensione è venuta meno; qui ci troviamo dinanzi ad una parentesi temporale introdotta ex lege (tano che il provvedimento del giudice ha efficacia meramente ricognitiva della sussistenza dei presupposti) che ha un termine finale certo, che dunque pone la procedura in una condizione di stallo che non necessita della certificazione di un atti di impulso per proseguire. Ad essa, dunque, mal si attaglia la disciplina dell’art. 627 c.p.c., che è ritagliato sulla parentesi oppositiva, che costituisce una causa di sospensione che ha la particolarità di potersi risolvere addirittura nel definitivo venir meno del processo esecutivo.

Se invece si volesse optare per una più rigorosa impostazione, prevendendo la necessità di una riassunzione, in assenza di un termine a tal’uopo fissato dal giudice, troverebbe applicazione l’art. 307, comma terzo, c.p.c., valevole in tutti i casi in cui non sia stabilita dalla legge la durata dei termini entro cui alle parti spetta di proseguire o riassumere il giudizio e tale termine deve essere stabilito dal giudice (Cass., sez. III, 5 giugno 2020, n. 10806; sez III 27 novembre 2006, n. 25142).

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