Desidererei conoscere il Vostro parere in ordine alla necessità di riassunzione della procedura esecutiva immobiliare ex art. 627 c.p.c. che risulti sospesa ex art. 54ter DL n. 18/2020 "ex lege", senza una declaratoria in tal senso da parte del G.E. e quindi senza l'indicazione di un termine da osservare per la riassunzione.
In altre parole vorrei sapere se, a vostro giudizio, la sospensione ex lege, e quindi non concordata tra le parti, consenta al delegato di riprendere - alla scadenza del periodo di sospensione (30/10/2020) le attività di vendita senza alcun ulteriore input da parte del procedente o del G.E. ovvero se sia necessaria una formale istanza di riassunzione autorizzata dal giudice e, in caso affermativo, entro che termine detta istanza di riassunzione debba essere proposta.
In particolare, in assenza di un provvedimento del G.E. mediante il quale venga dichiarata la sospensione della procedura e disciplinate le modalità per la sua prosecuzione, quali iniziative ritenete che il creditore procedente e/o il delegato debbano assumere per evitare 'estinzione ex art.630 c.p.c.
La questione è cruciale in quanto risultano pendenti molte procedure per le quali il GE non ha pronunciato un formale provvedimento di sospensione ritenendo appunto che essa operasse ex lege senza necessità di ulteriore declaratoria.
Ringrazio.
Osvaldo Gasparotti
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