Sospensione operazione di vendita e irrevocabilita aggiudicazione quid juris urgente

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  • Ultimo messaggio 04 luglio 2017
eurodefault pubblicato 26 giugno 2017

Il titolo e da modificarsi quale sia il rimedio esperibile da parte del aggiudicatario e quale sia il suo Giudice, nel caso in cui il GE adotti provvedimenti illeggittimi.

 

La prima risposta che mi verrebbe e il ricorso per Cassazione , non essendo parte della procedura esecutiva . Ma l effetto pratico e che i tempi della Cassazione mediamente 4 anni risultano incompatibili con la tempestivita dell azione . Quindi quale e"  il procedimento cautelare ?

 

Questo il caso . L aggiudicatario a seguito di procedura d asta regolare , si vede riconosciuta l aggiudicazione e salda integralmente oneri e saldo prezzo .

 Successivamente Il GE sospende letteralmente le operazioni di vendita   ( "  .."sospende le operazioni di vendita e convoca le parti per l udienza   xxxx   per l estinzione ") a seguito di un opposizione del debitore.

Nello specifico l ordinanza di sospensione si fonda su un vizio dell esecuzione (mancato rinnovo di un ipoteca nei confronti del terzo esecutato a seguito di revocatoria ) e non dell aggiudicazione.  Il Giudice indica la successiva udienza  5 mesi  per l estinzione dell esecuzione.

 

Ora ritengo che il Giudice non poteva sospendere le operazioni di  vendita in virtu del art 632 cpc .e 2929 cc, cosi come Cass SU 28 11 2012 n. 21110   e  Cass SU 30 11 2006 n 25507    ( art 187 bis disposizioni attuazione cocp quale interpretezazione autentica del 632 cpcp) 

 

Vi richiedo a vostro avviso quale sia il rimedio di urgenza da esperire da parte del aggiudicatario che si vede sospeso per i mesi di sospensione subendo un danno, avendo provveduto a saldare integralmente saldo ed oneri.

Altresi il Giudice informalmente indica all aggiudicatoria di proporre istanza per il rimborso delle somme , ma che sottomettera al consenso dei creditori !!!!!!

Cio a mio avviso e pienamente illeggittimo. So sta pensando se tale condotta possa intefgrare  il reato di omissione di atti d ufficio per colpa grave dato che il Giudice aveva l obbligo di 

A latere la considerazione che tali comportamenti minano l istituto del esecuzione stessa , poiche di fatto l aggiudicatario si trocva letterelmente nudo con tutela dispendiosa ed onerosa ed illeggitimemente attratto nella procedura esecutiva a cui e estraneo.

 

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inexecutivis pubblicato 28 giugno 2017

A nostro avviso l’aggiudicatario ha diritto ad ottenere l’emissione in suo favore del decreto di trasferimento.

Tuttavia non esiste alcuna possibilità di incolpare il Giudice per il reato di omissione di atti di ufficio. Ciò in quanto la questione sulla quale il Giudice dell’esecuzione è stato chiamato a pronunciarsi è questione delicata, assai controversa e discussa. Si osservi che compito del Giudice è quello di “decidere” dando inevitabilmente ragione a qualcuno e torto a qualcun altro. La conseguenza è che se ogni volta dovesse “temere” per le conseguenze della sua decisione potrebbe essere indotto a scegliere non già la soluzione “giusta” ma quella più “sicura” per lui.

Questa, peraltro, è la ragione per la quale in tutti i paesi evoluti i giudici non sono mai chiamati a rispondere delle loro decisioni.

Fatta questa premessa, le ragioni per le quali, a nostro avviso, l’aggiudicazione deve mantenersi ferma riposano nelle motivazioni di una importante sentenza della Corte di Cassazione, (n. 21110 del 2012) la quale ha affermato che “Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”, affermando, in motivazione, che “sembra francamente eccessivo pretendere da lui (l'aggiudicatario) una diligenza tale da imporgli di indagare sulla sussistenza e validità del titolo esecutivo per il quale si sta procedendo, volta che non sia stata disposta dal giudice la sospensione dell'esecuzione richiesta dall'esecutato o che, magari, nessuna contestazione sia stata neppure ancora sollevata in proposito al momento della vendita”.

In questi termini, anche Cass. Sez. 3, 27/08/2014 n. 18312, secondo la quale “In materia di vendita forzata, l'acquisto compiuto dall'aggiudicatario rimane fermo anche in presenza di nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, ma fatte valere successivamente dal debitore esecutato o dal terzo che assuma di essere stato pregiudicato dall'esecuzione, salvo il caso di collusione fra aggiudicatario e creditore, che presuppone non la semplice mancanza di diligenza dell'acquirente nell'eseguire i controlli precedenti l'acquisto ma la consapevolezza della nullità e l'esistenza di un accordo in danno all'esecutato intervenuto fra acquirente e creditore”.

Come tuttavia dicevamo, la questione non è affatto pacifica nel panorama dottrinario, ed effettivamente pone rilevanti problemi di tenuta del sistema, poiché l’accoglimento dell’impostazione patrocinata dalle sezioni unite comporta il non trascurabile precipitato per cui se il debitore che ha tempestivamente promosso una opposizione ottiene ragione dopo l’aggiudicazione ha comunque perso il bene. Se invece la pronuncia a lui favorevole arriva prima, il suo patrimonio è salvo. Il che, nella sostanza, significa che il debitore subisce sulla sua pelle i tempi del processo.

 

Per concludere, il rimedio esperibile contro un provvedimento del Giudice dell’esecuzione che si assume illegittimo è quello dell’opposizione agli atti esecutivi da esperirsi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel termine di 20 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’atto.

eurodefault pubblicato 28 giugno 2017

Premesso che la posizione di posizione di leve attivabili dal terzo acquirente o agiudicatario che dir si voglia , a mio avviso , non siano pacifiche  ( entra nel processo esecutivo di cui non e parte, ma il suo diritto non e in contradditorio con debitore e creditore ma con la procedura ovvero il Giudice dell Esecuzione, pertanto entra nel processo ma non notificherebbe in teoria a a nessuno ...i termini decorrono senza certezza in quanto non destinatario delle notifiche del processo esecutivo ...insomma il legislatore si e dimenticato ....... )  Nella vendita normale si procede alla diffida ad adempiere , in tal caso vedo strano traslare la vendita esecutiva e si citi ex 700 cpc la procedura ( nelal persona del  il GE )  per adempiere chiedendo la rimozione della sospensione e l adempimento !

Due considerazioni ,

la prima 

se gli strumenti attivabili dal aggfudicatario siano quelli prevfisti al interno dell esecuzione , essendo l atto del giudice un accoglimento di opposizione ed una sospensione dell attivita di vendita riterrei a mio avviso che lo striumento sia il 624  cpc 2 comma con 15 giorni  per recalmare al collegio la sola parte che dispone della sospensione delle operazioni di vendita .

la seconda 

l opposizione proposta tempestivamentfe dal debitore e" sotto il controllo del medesimo GE , pertanto e" il medesimo GE che dispone dell avviso di vendita. Deve essere quindi diligenza del Giudice  che eventualmente  non proceda con avviso di vendita se pendente dinanzi a lui opposizione sulla quale esso stesso decide,  e comunque per i casi gravi si puo chiedere la sospensione della vendita sino a 15 giorni prima. E" vero che in caso di appello  potrebbe verificarsi il caso che a seconda dei tempi della decisione rientri o meno . Ma seppur vero,  mi sembra che il combinato dell art 632 e 187 bis disp att non lasci alcuna discrezionalita poiche l accoglimento di una opposizione comporta l estinzione del processo,Del resto a contrario non puo agganciarsi la fase di vendita alla procedura , per un solo effetto pratico senza una tutela "rigida" della fase di vendita   nessuno mai parteciperebbe ad un asta giudiziaria, e perche oggettivamente per quale motivo l acquirente dovrebbe prendersi l alea ed entrare in un processo esecutivo che potrebbe perdurare anni.

Infine le somme di realizzo vengono in tal caso distratte al debitore che avra facolta di chiedere i danni al creditore procedente senza titolo per vedersi rifuso il differenziale da quanto realizzato in esecuzione e il valore di mercato del bene e quant altro , quindi a ben vedere il debitore perde si il bene ma non il valore patrimoniale .  

Nel caso specifico a quanto pare siamo dinanzi ad una semplice opposizione in base alla quale il GE medesimo ha deciso quindi essendo sotto il suo controllo ricade sotto la sua responsabilita  e pertanto conoscendo il contfenuto del opposizione ritengo sia contraddittorio che prima procede con l avviso di vendita e succevvimanete all aggiudicazione intenda invalidare tutto per accogliere!!. Del resto 15 giorni prima della fase di vendita il debitore poteva proporre la sospensione .  .

inexecutivis pubblicato 02 luglio 2017

Confermiamo la risposta che abbiamo precedentemente fornito.

In primo luogo, l’aggiudicatario è certamente legittimato a ricorrere avverso gli atti del Giudice dell’esecuzione di cui assume l’illegittimità attraverso il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, rimedio che esclude l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione.

È stato infatti osservato che “È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., avverso il provvedimento con cui il giudice, nell'espropriazione forzata immobiliare, dopo che sia stata disposta la vendita con incanto e sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva, dichiari la decadenza dell'aggiudicatario, per non avere questi provveduto al versamento del prezzo nel termine assegnatogli, trattandosi di provvedimento che ha natura di atto esecutivo, contro il quale il rimedio esperibile è l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ.. Allo stesso modo, l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca della suddetta ordinanza di decadenza è anch'essa impugnabile col rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, ma solo se le ragioni poste a fondamento dell'istanza di revoca non siano state deducibili con l'opposizione agli atti avverso la prima ordinanza, nonché qualora nel provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca sia contenuta una qualche affermazione pregiudizievole per la posizione della parte”. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17861 del 31/08/2011).

Addirittura, la giurisprudenza (a nostro avviso del tutto correttamente) riconosce siffatta legittimazione anche all’offerente non aggiudicatario, affermando che “Nell'espropriazione forzata immobiliare, il terzo offerente non aggiudicatario è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in quanto interessato al regolare svolgimento del processo esecutivo, sì da non restare pregiudicato da atti che assume non conformi alla legge”. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24550 del 18/11/2014).

Di contro, l’aggiudicatario deve essere riconosciuto legittimato passivo nei procedimenti in cui si faccia valere la nullità dell’aggiudicazione. Così si è espressa Cass. Sez. 3, Sentenza n. 47 del 05/01/1996 la quale ha affermato che “L'opposizione agli atti esecutivi dà luogo ad una causa inscindibile, di cui sono legittimi contraddittori tutti i soggetti indicati nell'art. 485 cod. proc. civ. e, perciò, oltre al creditore procedente, ai creditori intervenuti ed al debitore, anche il soggetto che, in quanto destinatario dell'atto di cui l'opponente chiede sia dichiarata la nullità, ha interesse alla sua stabilità. Ne consegue che, nel caso di opposizione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'aggiudicazione, essa deve essere proposta anche contro l'aggiudicatario e a questi notificata”.

Ciò premesso, il rimedio del reclamo al collegio ex art .624, comma 2, c.p.c. ci sembra rimedio non praticabile nel caso prospettato. Invero nella domanda formulata il virgolettato del provvedimento del Giudice dell’esecuzione ("sospende le operazioni di vendita e convoca le parti per l udienza   xxxx   per l estinzione ") lascia chiaramente intendere che non è stata sospesa la procedura esecutiva (tanto che è stata fissata l’udienza per la declaratoria di estinzione), con la conseguenza che lo strumento del reclamo al collegio, previsto per il caso in cui la procedura sia stata sospesa, non è a nostro avviso esperibile.

 

Infine, e in generale, osserviamo che la proposizione di una opposizione non giustifica ex se la sospensione della vendita. Se così fosse, il sistema cadrebbe inevitabilmente preda di strumentalizzazioni da parte dei debitori, ai quali basterebbe introdurre una opposizione all’esecuzione (o agli atti esecutivi) per bloccare la vendita. 

eurodefault pubblicato 02 luglio 2017

Per quanto concerne l azione esperibile  , logica  la vosta prospettazione , ma non si puo disconoscere questa altra valutazione.

 

Vero e" che la sospensione sospende la procedera a seguito di vizi del titolo esecutivo,  ma la porcedura e" giunta alla sua fase della vendita ad aggiudicazione effettuata , e la vendita e fase dell esecuzione nelal sua finalizzzazione , pertanto l" effetto anticipatorio della sospensione delle attivita di vendita  sostanzia la sospensione dell esecuzione nella sua fase conclusiva ( trasferimento del bene e piano di riaprto ) .

 

La situazione e di difficile inquadramento , poiche il GE ha emesso un provvedimento ileggitimo travolgendo l aggiudicazione .   

 L ordinanzza da Voi riportata puo da un lato essere di supporto , ma suggerisce anche che l azione deve correlarsi con la natura del atto , pertanto se per la decadenzza vi e" la natura esecutiva , un questo caso abbiamo una sospensione ad effetto anticipatorio e non un atto esecutivo   .  

Altresi vi e" un problema circa al tresi del opposizione  non da poco , questa in tal caso non apporta conoscenza al GE di elementi di fatto che incidano sulla validita di un atto , ma e" falsa apllicazione di diritto del art 2929 in combinato disposto 632 , in quanto travolge la sottofase dell aggiudicazione e trasferimento , mentre rimane leggittima la sospensione della microfase del riparto .  Pertanto come puo il medesimo Giudice dirimere la sua decisione viziata come falsa appllicazione del diritto? Un sicuro rigetto !! ( infatti dal colloquio non e merso un convincimento in merito alla irrevocabilita del aggiudicazione saldata), ovvero a mi avviso vi e" un congflitto di interesse , ed un passaggio inutile poiche necessariamente si dovrebbe intraprendere una causa di merito , avente per oggetto la falsa applicazione del diritto che e" prerogativa di appello e non di prime cure  . Altresi in tal modo si continuerebbe a violare la protezione del art 2929 in quanto in si e stati attratti all interno della procedura esecutiva che invece per evitare la disincentivazione il legislatore voleva assolutamente evitare.

 

Da queste considerazioni il reclamo al collegio , vista la celerita e natura sommaria , sembrebbe la strada piu logica , spostando ad altro Giudice ed in forma colegiale la doglianza

Ringraziandovi della fattiva discussione , nonche di arrichimento delle fonti Giurispudenziali ( eg obbligo di notifica all aggiudicatario) ,  terro di buon conto le vostre prospettazioni  e vista la particolarita , daro un uipdate a seguiti di decisione concreta essendo costretto ad elevare il confronto su qualche nome  autorevole di dottrina ( in concreto i nostri professori universitari   :) ) ,  nonche di colloqui informali con le gerarchie Giurisdizionali nel Tribunale ove la procedura e incardinata. 

 Con ossequio 

inexecutivis pubblicato 03 luglio 2017

Confidiamo nel buon esito della vertenza. quanto alle "Gerarchie giurisdizionali nel tribunale" ricordiamo che (fortunatamente) i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101, comma 2 Cost).

eurodefault pubblicato 03 luglio 2017

E stato frainteso il presidente di sezione ha i poteri di assegnazione ...non era da jntendersi al di fuori delle prerogative di legge o esercizzio di poteri ultralegem

 

Grfazie per l auspucio 

inexecutivis pubblicato 04 luglio 2017

Perfetto, in bocca al lupo!

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