inexecutivis
pubblicato
19 dicembre 2021
Il procedimento è corretto, anche se effettivamente il rischio di abusi si pone, per un problema di carattere normativo.
Infatti, “La proposizione di una domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell’art. 168, comma 1, l. fall., non già l’estinzione ma l’improseguibilità del processo esecutivo, che entra in una situazione di quiescenza perché i beni che ne costituiscono l’oggetto materiale perdono “de iure” e provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione correttamente provvede, ex artt. 486 e 487 c.p.c., a sospendere la vendita eventualmente fissata” (Cass. civ., 2.12.2015, n. 25802).