inexecutivis
pubblicato
31 luglio 2019
L’art. 1 l. 07 ottobre 1969, n. 742, prevede che “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 1989, n. 68 ha ritenuto che tale sospensione “riguarda tutti i termini processuali, senza distinzione fra quelli acceleratori e quelli dilatori, ed altresì include i termini del processo d’esecuzione, non rientranti fra le eccezioni previste dall’art. 3 della citata legge, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario (che comprendono il diverso caso dei procedimenti di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi).
In altra occasione ha osservato che "tra gli affari civili urgenti - previsti dall’art. 92 della legge di ordinamento giudiziario ed esclusi dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - non sono comprese le vendite" (Cass. civ., 28 giugno 2006, n. 14979), e che le norme che escludono l'applicazione della disciplina della sospensione hanno carattere eccezionale, e come tali sono insuscettibili di applicazione analogica (cfr, ex multis, Cass. civ., Sez.V, 9 luglio 2014, n. 15643).
Riteniamo pertanto che al termine indicato si applichi il regime della sospensione feriale dei termini processuali.