Sospensione feriale e termine per la precisazione dei crediti

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  • Ultimo messaggio 31 luglio 2019
jogiorginho86 pubblicato 29 luglio 2019

Buongiorno.

Il mio dubbio è il seguente.

Ho aggiudicato un immobile all'asta. La scadenza per il saldo del prezzo era il 20/07/2019. Ora dovrei invitare i creditori a precisare i loro rispettivi crediti. Sull' ordinanza il G.E. ha esplicitato che tale termine non può essere superiore "a giorni 30 dal termine stabilito per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario".

Tale termine è soggetto alla sospensione feriale?

Oppure posso fissare la scadenza per l'invio delle suddette precisazioni un giorno ricompreso tra il 1° ed il 31 di agosto?

Vi ringrazio per la cortese risposta.

Cordiali saluti.

inexecutivis pubblicato 31 luglio 2019

L’art. 1 l. 07 ottobre 1969, n. 742, prevede che “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.

Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 1989, n. 68 ha ritenuto che tale sospensione “riguarda tutti i termini processuali, senza distinzione fra quelli acceleratori e quelli dilatori, ed altresì include i termini del processo d’esecuzione, non rientranti fra le eccezioni previste dall’art. 3 della citata legge, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario (che comprendono il diverso caso dei procedimenti di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi).

In altra occasione ha osservato che "tra gli affari civili urgenti - previsti dall’art. 92 della legge di ordinamento giudiziario ed esclusi dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - non sono comprese le vendite" (Cass. civ., 28 giugno 2006, n. 14979), e che le norme che escludono l'applicazione della disciplina della sospensione hanno carattere eccezionale, e come tali sono insuscettibili di applicazione analogica (cfr, ex multis, Cass. civ., Sez.V, 9 luglio 2014, n. 15643).

Riteniamo pertanto che al termine indicato si applichi il regime della sospensione feriale dei termini processuali.

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