sospensione feriale 1 agosto - 31 agosto

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  • Ultimo messaggio 15 maggio 2020
marpat2017 pubblicato 14 maggio 2020

Spett.le Forum

Ho un quesito da porre:

Nel fissare la data della prima vendita (Entro 120 giorni ) in una procedura esecutiva immobiliare partendo dal mese di giugno, devo calcolare il mese di agosto o non lo devo conteggiare? il periodo di sospensione feriale  1 agosto- 31 agosto si  conteggia ? e la prima prima esperienza.

Grazie

 

inexecutivis pubblicato 15 maggio 2020

Non ci risultano specifici precedenti di legittimità sull’argomento, per cui occorre prendere a prestito principi giurisprudenziali affermati in casi, per così dire “di confine”, e ragionare per categorie generali.

Prima delle novelle degli anni 2005-2006 la Cassazione, aveva ritenuto che la vendita non potesse essere considerata una udienza (l’art. 569 limitava a prevedere che il Giudice disponeva la vendita, la quale si svolgeva secondo le disposizioni che seguivano) e da questo aveva ricavato il corollario per cui andava escluso che le norme dettate per lo svolgimento di quest’ultima potessero applicarsi meccanicamente all’incanto (così Cass. civ., sez. un., 27 ottobre 1995, n. 11178).

Le riforme del 2005 hanno invece sancito che le operazioni di vendita si svolgono in udienza.

Così l’art. 569, comma terzo, c.p.c., a mente del quale con l'ordinanza di vendita il Giudice fissa, tra l'altro, "l'udienza per la deliberazione sull'offerta".

Lo si ricava altresì dall’art. 631 c.p.c., il quale prevede che la disciplina del rinvio dell'udienza per assenza delle parti non si applica all'udienza fissata per la vendita, dal che si ricava che quella della vendita è una udienza (se così non fosse la deroga dell'art. 631 non si spiegherebbe).

Ancora, parla di udienza di vendita l’art. 588 c.p.c.

Ciò detto sul versante normativo, vale la pena richiamare le seguenti affermazioni giurisprudenziali.

La disciplina della sospensione feriale dei termini processuali si applica in via generale a tutti gli affari civili, tranne che a quelli in relazione ai quali l'applicazione della disciplina della sospensione è esclusa in forza di espresse disposizioni, cui la giurisprudenza attribuisce carattere eccezionale, e come tali insuscettibili di applicazione analogica (cfr, ex multis, Cass. civ., Sez.V, 9 luglio 2014, n. 15643).

Inoltre, "tra gli affari civili urgenti - previsti dall’art. 92 della legge di ordinamento giudiziario ed esclusi dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - non sono comprese le vendite" (Cass. civ., sez. I, 28 giugno 2006, n. 14979).

Ed ancora, le attività alle quali i difensori hanno diritto di essere presenti, come appunto quelle di consulenza, non possono essere validamente svolte nel periodo feriale, salvo che nelle cause urgenti. La conseguente nullità, tuttavia, è condizionata al verificarsi di una specifica e concreta menomazione dei diritti delle parti (cfr., con riferimento alle udienze, Cass. 19 aprile 1991 n. 4227, 26 marzo 1994 n. 2978, 18 novembre 1995 n. 11992) (Cass. civ., Sez. II, 3 agosto 2001, n. 10727).

Infine, le sospensione feriale dei termini processuali “riguarda tutti i termini processuali, senza distinzione fra quelli acceleratori e quelli dilatori, ed altresì include i termini del processo d’esecuzione, non rientranti fra le eccezioni previste dall’art. 3 della citata legge, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario (che comprendono il diverso caso dei procedimenti di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi)” (Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 1989, n. 68).

Le conclusioni che da questo sintetico excursus possono a nostro giudizio ricavarsi sono che durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, non potendo essere celebrate, anche i termini per gli adempimenti pubblicitari e per la presentazione delle offerte devono essere prorogati.

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