inexecutivis
pubblicato
26 gennaio 2021
L’art. 13, comma 13 del decreto “Mille proroghe” (d.l. 31 dicembre 2020, n. 183) ha disposto che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021
La proroga è limitata:
ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze;
ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
Lo stesso art. 13, al comma 14 ha prorogato al 30 giugno 2021 la sospensione delle esecuzioni immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale dell’esecutato, già prevista dall’art. 54-ter del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con l. 24 aprile 2020, n. 27.
Così ricostruito il panorama normativo, non crediamo che l’art. 54-ter si applichi ai giudizi di scioglimento delle comunioni, poiché espressamene dettato per le esecuzioni forzate che traggono origine dal pignoramento.
Ci sembra invece che siano sospese le esecuzioni per rilascio, poiché anche nella divisione la proprietà si trasferisce con il decreto di trasferimento.