Sospensione dell'esecuzione immobiliare ed effetti sull'aggiudicazione

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  • Ultimo messaggio 06 novembre 2021
MariaeGatt pubblicato 03 novembre 2021

Buonasera a tutti, 

vi pongo il seguente quesito. 

Procedura esecutiva immobiliare pendente, con aggiudicazione e deposito cauzionale avvenuta il 22.7.2021 (termine saldo prezzo 19.11.2021). Nelle more la Procura ha disposto la sospensione della procedura esecutiva per anni 2, a partire dal 11.10.2021.

Di quali tutele dispone l'aggiudicatario in tal caso? Può ottenere momentaneamente la restituzione della cauzione? O rinunciare all'aggiudicazione stessa, tenuto conto del dilatarsi delle operazioni di vendita e trasferimento dell'immobile?

Grazie 

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robertomartignone pubblicato 03 novembre 2021

Dovrebbe spiegarsi meglio ....perchè la Procura ha sospeso l ' esecuzione ? Se l ' esecuzione è stata sospesa l ' asta effettuata non dovrebbe essere valida 

MariaeGatt pubblicato 04 novembre 2021

La procura ha sospeso l'esecuzione ai sensi dell'art. 20 l. 44/1999 (usura), ma dubito che ciò possa travolgere l'aggiudicazione già avvenuta.  

robertomartignone pubblicato 04 novembre 2021

Fino a quando non viene emesso il decreto di trasferimento può essere revocata , immagino Lei sia l ' aggiudicatario faccia riferimento al delegato e chieda informazioni sullo stato del fascicolo , oppure chieda in cancelleria la consultazione dello stesso  .

inexecutivis pubblicato 06 novembre 2021

La domanda richiede una risposta articolata.

Ai sensi dell’art. 1 l. 23 febbraio 1999, n. 44, a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subìto.

Stabilisce l’art. 3, comma primo, che l'elargizione è concessa non già indiscriminatamente a chiunque, ma (solo) “agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione” quando tali soggetti abbiano dubito “un evento lesivo” che sia “conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive… o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale”, laddove per evento lesivo deve intendersi “qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata”.

Il secondo comma del citato art. 3 prescrive poi che sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, sebbene non collocabili all’interno del perimetro del reato di estorsione, per circostanze ambientali o modalità del fatto sono comunque riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità.

Il successivo articolo 4 disciplina le “condizioni dell’elargizione”, prevedendo che essa è riconosciuta a condizione che:

a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive (tale condizione deve permanere anche dopo la presentazione della domanda);

b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p.;

c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione (a meno che essa fornisca all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori);

d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero le richieste estorsive, siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

Il procedimento di presentazione della domanda è scandito dall’art. 13, a norma del quale il contributo è concesso, a domanda dell'interessato, da presentarsi:

a) entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità estorsive (art. 13 comma 3);

b) entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia, in relazione alla richiesta di elargizione per i danni conseguenti a intimidazione, anche ambientale (art. 13 comma 4).

Questi termini sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il Pubblico Ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive, e riprendono a decorrere dalla data in cui il predetto decreto sia stato revocato o perda comunque efficacia.

Infine, per quanto in questa sede rileva, ai sensi dell’art. 20, comma 1, (recante “sospensione di termini”) è previsto che a favore dei soggetti che abbiano richiesto (o nel cui interesse sia stata richiesta) l'elargizione, sono prorogati di 300 giorni i termini di scadenza che:

1. cadano entro l’anno anno dalla data dell'evento lesivo;

2. ed abbiano ad oggetto gli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

Inoltre, (comma 2) sono prorogati di tre anni i termini di scadenza che:

1. cadano entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

2. ed abbiano ad oggetto gli adempimenti fiscali;

Ancora (comma 3) sono altresì sospesi, sempre per 300 giorni, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che siano scaduti o che scadano entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

Da ultimo (comma 4) è prevista la sospensione, sempre per 300 giorni, dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.

Le sospensioni di cui sopra hanno effetto” a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo in forza del quale il beneficio viene richiesto (in presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, è competente il Procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente). A questi il Prefetto, ricevuta la domanda di elargizione, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento di sospensione al Giudice dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del Prefetto.

La lettera della disposizione sembra escludere in radice che la sospensione debba investire la procedura esecutiva immobiliare ovvero mobiliare nel suo complesso - come, invece, expressis verbis è previsto per quelle di rilascio -, dovendo, per contro, riguardare unicamente i termini processuali. Dunque, alcun elemento - né testuale, né extratestuale - consente di ritenere che, in forza di detta disciplina, si abbia sospensione dell'efficacia dei singoli atti già pronunziati, tra cui il decreto di trasferimento legittimamente emesso, dovendo reputarsi recessive le ragioni della sospensione disposta dinanzi alla definitività dell’effetto traslativo connesso all’aggiudicazione ed al conseguente diritto maturato in capo all’aggiudicatario di ottenere l’emissione del decreto di trasferimento.

Riteniamo dunque, anche in considerazione dell’art. 187-bis. disp. att. c.p.c., che la sospensione dei termini processuali, se intervenuta dopo l’aggiudicazione, non impedisca il trasferimento della proprietà in favore dell’acquirente.

robertomartignone pubblicato 06 novembre 2021

Per esperienza posso affermare che fino a quando non viene emesso decreto di trasferimento l ' asta può essere invalidata , soprattutto in caso di usura ora occorre verificare chi sia il reo di usura , nel caso fosse il creditore procedente l ' esperimento verrà annullato sicuramente . Quella esposta dall ' esperto del forum è la procedura per ottenere la sospensione ex.art 623 .

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