Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

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  • Ultimo messaggio 25 luglio 2019
lochegiovanna4 pubblicato 14 luglio 2019

Buongiorno mi sono aggiudicata una casa all’asta che dovrò saldare entro 120 giorni. Leggevo che se tra questi 120 giorni c’è il mese si agosto si può posporre il saldo prezzo di un mese, è corretta questa informazione? E se si è così in tutti tribunali? Se questo è possibile bisogna fare delle richieste al tribunale o avviene in automatico? Grazie

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inexecutivis pubblicato 19 luglio 2019

Il termine per il versamento del saldo del prezzo è un termine perentorio, non prorogabile. In questi termini si esprime la giurisprudenza, la quale facendo proprie le opinioni della prevalente dottrina e della giurisprudenza di merito ha osservato che "In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte. (Cass., Sez. 3, 29/05/2015, n. 11171).

Tuttavia riteniamo che esso soggiaccia al regime della sospensione feriale dei termini processuali (primo – trentuno agosto).

A nostro giudizio, infatti il termine per il pagamento del saldo prezzo è un termine processuale poiché si colloca all’interno del processo esecutivo con riferimento ad un adempimento dal quale deriva il successivo svolgersi della procedura in un senso piuttosto che in un altro. Detto altrimenti, si tratterebbe di uno dei termini entro il quale deve essere compiuta un’attività tipica del processo esecutivo per espropriazione forzata, circostanza questa che quindi giustifica la sottoposizione dello stesso alle regole dettate dalla legge 742/1969.

Questo convincimento si rinviene anche in seno alla giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha osservato che “Il termine per il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario non ha funzione sostanziale (o essenzialmente tale), atteso che lo stesso si inserisce nel procedimento esecutivo, ma non lo conclude, per costituire il versamento del prezzo adempimento prodromico al trasferimento del bene, da cui la natura processuale del termine di cui si tratta, in quanto inteso a scandire il compimento di atti aventi natura processuale, diretti a concludere la fase del processo esecutivo”. (Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2012, n. 12004).

Anche Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 1987, n. 420 occupandosi del caso, simile, relativo al termine per il deposito dell’offerta in aumento ex art. 584 c.p.c., aveva optato per l’applicabilità della disciplina della sospensione feriale dei termini.

lochegiovanna4 pubblicato 20 luglio 2019

Grazie! Quindi se dovessi avere difficoltà da parte della banca con i tempi per l’erogazione del mutuo mi consigliate di chiedere al curatore dell’asta una proroga riferendomi a questa legge?

inexecutivis pubblicato 25 luglio 2019

A nostro avviso non è neppure necessaria richiederla.

Essa opera ipso iure, nel senso che si tratta di un effetto automatico determinato dalla previsione normativa che abbiamo richiamato nella precedente risposta.

La invitiamo soltanto a verificare cosa dice in proposito l'ordinanza di vendita, poichè alcuni tribunali ritengono che l'istituto della sospensione feriale dei termini processuali non si applichi al termine per il versamento del saldo prezzo.

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