inexecutivis
pubblicato
15 maggio 2019
Nel rispondere alla domanda riteniamo che occorra muovere dalla premessa per cui secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).
Se così è, siamo dell’avviso che se il trasferimento della proprietà si produce con il decreto di trasferimento è da quel momento che l’acquirente - nuovo proprietario – ha diritto di agire per far valere la morosità dell’inquilino mediante una intimazione di sfratto (infatti, trattandosi di locazione stipulata prima del pignoramento, la disponibilità dell’immobile non può essere conseguita mediante l’attuazione dell’ordine di liberazione), anche se la morosità è maturata prima di quel momento, in quanto l’acquirente subentra nel contratto di locazione, ed è quindi legittimato ad esercitare le azioni da esso derivanti.
Ciò detto, non riteniamo che la procedura ria obbligata ad intimare sfratto per morosità.
Invero, ad aggiudicazione ormai intervenuta non è più necessario liberare un immobile che l’aggiudicatario conoscere non essere libero, e pertanto non ha un interesse giuridicamente qualificato alla consegna materiale dello stesso, e può legittimamente valutare se intimare sfratto per morosità o agire semplicemente per il pagamento dei canoni maturati.
Interesse della procedura è invece quello ad ottenere il pagamento dei canoni di locazioni in quanto essi, quali frutti civili, si intendono pignorati per effetto della previsione di cui all’art. 2912 c.c.