inexecutivis
pubblicato
19 settembre 2018
Non siamo in grado di rispondere all'interrogativo posto in quanto occorrerebbe analizzare in maniera approfondita l'elaborato peritale.
L'inesistenza di un atto di pignoramento potrebbe derivare dal fatto che la vendita avviene in seno ad una procedura concorsuale (ad esempio di fallimento o di concordato preventivo).
Potrebbe, ancora, darsi il caso in cui il bene è stato oggetto di un sequestro preventivo che si è poi convertito in pignoramento (ai sensi dell'art. 686 c.p.c.) a seguito della sentenza di condanna esecutiva che il creditore sequestratario ha ottenuto in suo favore.
In entrambi i casi, comunque, non ci sono problemi poiché sia in sede di esecuzione individuale, sia in sede di esecuzione concorsuale opera il così detto effetto purgativo della vendita, in forza del quale con il trasferimento del bene in capo all'aggiudicatario si cancellano i pignoramenti, le ipoteche ed i sequestri conservativi che gravano sul bene.
In sede esecutiva il fondamento normativo di questo effetto risiede nell'art. 586 c.p.c., mentre in sede fallimentare il riferimento è all'art. 108, comma secondo, l.fall.